Nella vita di tutti i giorni, difatti, i portatori di handicap possono incorrere in diverse difficoltà, e anche la vita dei familiari non è semplice. Tra questi, spunta la figura del caregiver, ossia la persona che si prende cura e presta assistenza al proprio parente con disabilità accertata.
In merito al caregiver, occorre sapere che, secondo la normativa, nel nostro paese ogni persona con disabilità grave poteva sceglierne soltanto uno, individuandolo tra i familiari o altre persone di fiducia. Difatti, vigeva il principio del “referente unico dell’assistenza”. Il compito del caregiver era quello di coordinare le attività di assistenza e di cura della persona disabile, anche collaborando, nel caso, con altre figure professionali.
Da un lato, tale limitazione ad un solo soggetto aveva il fine di rendere più stabile l'organizzazione dell’assistenza, ma ciò comportava difficoltà, in particolare perché la persona disabile si ritrovava a dover optare per un unico soggetto, magari non in grado di gestire da solo la situazione.
Ebbene, come recentemente specificato dall'INPS nel messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, il principio del “referente unico dell’assistenza” è stato eliminato, potendo adesso il disabile grave scegliere più caregiver o figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze.
Difatti, nel predetto messaggio, l'INPS ha chiarito che il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha modificato l’art. 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 di tale articolo.
Ma in cosa consistono tali permessi? Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità. Ebbene, mentre prima tale diritto non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, vigendo il principio del "referente unico dell'assistenza", con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, adesso, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, tale diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Di conseguenza, uno stesso soggetto, affetto da disabilità grave, potrà avere più caregiver. Questo ovviamente evita che sia un solo familiare ad essere sovraccaricato e permette una maggiore flessibilità nella gestione dell'assistenza.
L'INPS, inoltre, ha fornito chiarimenti anche in merito alla fruizione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, il congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53, può essere richiesto dai dipendenti pubblici e privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni.
Ebbene, ex art. 42, comma 5bis del d.lgs. n. 151/2001, tale congedo, fruito ai sensi del comma 5, che appunto non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
Per quanto riguarda i genitori, invece, l'art. 42, comma 5bis del d.lgs. n. 151/2001 prevede che, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001. L'art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 disciplina il prolungamento del congedo parentale.
Ebbene, al riguardo, l'INPS ha specificato che, pur non essendo stato modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, in base al quale, appunto, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, tuttavia tale disposizione va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, come si è detto, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Di conseguenza, l'INPS ha chiarito che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Questo significa che può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale, disciplinato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001, o delle ore di permesso alternative al prolungamento ex art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Ciò che conta, e che viene ribadito dall'INPS, è che i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
Questi gli ultimi utili chiarimenti forniti dall'INPS, nel recentissimo messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023. Si spera che, in questo modo, la gestione dell'assistenza dei soggetti disabili sia più agevole.