Cosa succede se il disabile si trova in un’altra regione? È possibile richiedere la Legge 104 per prestare assistenza? La risposta è sì, ma a determinate condizioni.
Dunque, il lavoratore, che deve assistere un familiare con disabilità grave che vive in un’altra regione o a più di 150 chilometri di distanza, può beneficiare dei permessi 104.
Però, bisogna fare attenzione. La normativa (l’art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011, che ha modificato l’art. 33 della legge 104) stabilisce che, in caso di assistenza fuori dalla Regione, se il disabile grave è residente in un Comune a più di 150 chilometri di distanza da quello di residenza del dipendente, il lavoratore beneficiario dei permessi 104 ha un adempimento da rispettare: egli dovrà presentare una regolare documentazione per dimostrare di aver realmente speso la giornata per assistere il familiare disabile.
Quali sono i documenti richiesti per l’assistenza fuori regione ai sensi della Legge 104?
La normativa (sempre l’art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011) parla di documenti idonei ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Ad esempio, si può presentare un titolo di viaggio (biglietto dell’autobus o del treno), una ricevuta del pedaggio autostradale o dichiarazioni di strutture sanitarie dove il disabile è stato accompagnato.
Dunque, con riguardo alla Legge 104, nel caso di assistenza fuori Regione, la normativa fa riferimento alla residenza del disabile grave da assistere e alla residenza del dipendente che beneficia dei permessi: quando si parla dei 150 chilometri, si fa riferimento alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di residenza della persona disabile.
Non si deve fare confusione. Secondo la disciplina, bisogna guardare alla residenza e non al domicilio. Qual è la differenza? È il codice civile (art. 43 del c.c.) a precisarlo: la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Però, sorge un dubbio. Se la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, si può dare rilievo alla dimora temporanea? In alcuni casi è possibile. Vediamo quando.
Innanzitutto, con “dimora temporanea” si fa riferimento alla permanenza in un luogo, che non è quello abituale (ossia, quello in cui si ha la residenza), per un certo periodo di tempo.
Allora, si potrà dare rilievo alla dimora temporanea (l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) soltanto se attestata mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.
Dunque, la Legge 104 stabilisce che il dipendente dia prova dell’effettivo spostamento presso la residenza del disabile per prestargli assistenza. Di conseguenza, dopo aver usufruito dei permessi lavorativi, è necessario mostrare i documenti idonei al datore per giustificare l’assenza nei giorni dei permessi 104 e confermare l’effettivo spostamento. L’INPS valuta se la documentazione presentata sia o meno adeguata.
E se il dipendente non è in grado di dare questa prova? In tal caso, l’assenza del lavoratore non potrà essere giustificata a titolo di permesso retribuito ai sensi della Legge 104.
In conclusione, è possibile usufruire dei permessi 104 anche per assistere un familiare disabile che vive a più di 150 chilometri di distanza. Però, attenzione a provare lo spostamento. Il rischio è che non venga riconosciuto il permesso retribuito.