Il congedo straordinario consiste in un periodo di assenza dal lavoro, sino ad un limite massimo di due anni (frazionabile anche a giorni), durante il quale il beneficiario riceve una indennità economica e l’accredito figurativo di contributi per il periodo di congedo stesso.
Il suddetto limite di due anni si considera complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni persona disabile grave.
L’indennità per il congedo straordinario che il lavoratore riceve corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo L e la contribuzione figurativa ricevuto durante il periodo di congedo stesso spettano fino a un massimale che viene rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Come detto, l’INPS con la circolare n. 61 del 6 maggio 2024 ha annunciato i nuovi limiti massimi per la retribuzione e i contributi riportati nella tabella di seguito:
Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo indennità | Importo massimo giornaliero indennità |
€ 56.585,73 |
€ 42.546,00 | € 116,25 |
Inoltre, sempre per l’anno 2024, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore quota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono state comunicate con la circolare n. 24/2024.
Ne consegue che, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto è il seguente:
€ 400,06: Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria e Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria)
€ 517,46:Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
€ 537,56: Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi senza altra forma di previdenza obbligatoria
€ 414,80: Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.