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Legge 104, il lavoratore licenziato deve essere reintegrato se non è stata rispettata questa procedura: novità Cassazione

Legge 104, il lavoratore licenziato deve essere reintegrato se non è stata rispettata questa procedura: novità Cassazione
Vediamo insieme quali sono le garanzie previste a tutela del lavoratore disabile in caso di licenziamento
Con l'ordinanza n. 18094 del 2 luglio 2024, emessa dalla Corte di Cassazione, è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore portatore di handicap irrogato in violazione della procedura di licenziamento del lavoratore disabile, prevista dall'art. 10 della L. 68/1999 e, segnatamente, dal comma 3. La Corte ha ritenuto questa conclusione coerente con la speciale protezione accordata ai disabili dalla disciplina interna e sovranazionale, finalizzata a ridurre i margini di apprezzamento discrezionale del datore, rimettendo a un organo terzo e imparziale l'espressione di un peculiare giudizio tecnico relativo all'opportunità del reinserimento.

Ma cosa prevede più in dettaglio la norma appena citata?

La norma suindicata prevede una visita da parte della commissione medica integrata di cui all'art. 4 della legge 104. Si afferma in particolare che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi, il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare a essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri specificati dal legislatore, sia incompatibile con l'esercizio dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persiste. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti – si indica al comma 3 dell'art. 10 in esame – sono compiuti dalla suddetta speciale commissione medica integrata.

Nel citato comma 3 si precisa ancora che:
  • la richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo adempimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro;
  • il rapporto di lavoro può essere risolto nell'ipotesi in cui, pur attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.


Quali sono in definitiva le conclusioni adottate dalla Suprema Corte?


La Cassazione ha rilevato che i vincoli normativi appena illustrati non erano stati rispettati dall'azienda che aveva licenziato il dipendente. Pertanto, i giudici non hanno ritenuto sufficiente il motivo, addotto dal datore, circa l'eliminazione del reparto al quale era stato aggiunto l'interessato, affidato a una ditta esterna.
La decisione della Cassazione ribalta con tali argomentazioni l'indirizzo sostenuto dalla Corte d'Appello, secondo cui la malattia del lavoratore e la mancanza di titolo per mansioni diverse giustificavano, invece, la mancanza di repêchage (ricollocazione del dipendente in azienda). In definitiva, soltanto se sia accertata dall'organo tecnico - terzo e imparziale - la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno del luogo di lavoro, ponendo in essere anche i possibili “accomodamenti ragionevoli”, il rapporto di lavoro potrà essere legittimamente interrotto con il licenziamento.


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