Il prossimo 30 giugno 2024 entrerà in vigore il D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, contenente una serie di norme che introducono nuovi diritti della disabilità. Si tratta di norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all’accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. Va precisato che, per alcuni aspetti, richiede l'emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale, con alcune disposizioni che saranno effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025.
Come si anticipava, il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all’attuale contesto normativo, in particolare sotto i seguenti aspetti:
Come si anticipava, il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all’attuale contesto normativo, in particolare sotto i seguenti aspetti:
- nell’introdurre le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della “disabilità”, non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
- l’adozione - dal 1° gennaio 2025 - della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
- il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale, volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;
- il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all’esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l’insieme di misure e interventi rivolti alla persona. La presenza, nell'unità di valutazione, anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;
- il diritto all’accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
Si prevede per tutto l’anno 2025 una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.
Si ricordano infine anche le novità introdotte dal D. Lgs. 71/2024, a favore degli alunni fragili che soffrono una condizione di disabilità.
In particolare viene previsto che, al fine di agevolare la continuità didattica, il dirigente scolastico, in caso di richiesta della famiglia e valutato l’interesse superiore dello studente, può proporre al docente specializzato per il sostegno la conferma con precedenza assoluta sul posto in cui ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente.
Si ricordano infine anche le novità introdotte dal D. Lgs. 71/2024, a favore degli alunni fragili che soffrono una condizione di disabilità.
In particolare viene previsto che, al fine di agevolare la continuità didattica, il dirigente scolastico, in caso di richiesta della famiglia e valutato l’interesse superiore dello studente, può proporre al docente specializzato per il sostegno la conferma con precedenza assoluta sul posto in cui ha prestato servizio nell’anno scolastico precedente.