A norma dell’articolo 2740 del codice civile, Antonio è tenuto a rispondere delle proprie obbligazioni con l’intero patrimonio, presente e futuro: è ciò che si definisce "garanzia patrimoniale generale".
Questa garanzia permette al creditore, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, di agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo, che legittima l’aggressione dei beni del debitore stesso. Se il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo sancito nel titolo esecutivo (come una sentenza, un decreto ingiuntivo o una cambiale), il creditore ha facoltà di attivare un processo esecutivo: una procedura complessa e articolata in più fasi, la cui finalità è il soddisfacimento delle sue pretese creditorie.
Il processo esecutivo si apre con il pignoramento, un atto che vincola determinati beni del debitore, sottraendoli alla sua disponibilità. Questo atto ha lo scopo di impedire che il debitore alieni o disponga di tali beni, danneggiando così le ragioni del creditore. La finalità ultima del pignoramento è, dunque, quella di rendere inefficaci eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sui beni pignorati.
Il sistema giuridico nazionale, tuttavia, prevede dei paletti al fine di bilanciare il diritto dei creditori di recuperare i propri crediti con la necessità di proteggere il valore della dignità e i soggetti vulnerabili.
In particolare esistono alcune protezioni legali per le persone con disabilità grave o invalidità certificata ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992 in caso di pignoramento.
Ecco i limiti principali posti alla procedura di pignoramento nel caso in cui il debitore sia affetto da disabilità.
Prima casa
Non esiste una norma che tuteli la prima casa del disabile. Tuttavia, un limite da tenere presente è legato alla natura - pubblica o privata - del creditore. Infatti, come per qualsiasi altro debitore, la prima casa non è pignorabile solo se il debito contratto è con l’Agenzia delle Entrate e nei seguenti casi:
Questa garanzia permette al creditore, in caso di mancato adempimento da parte del debitore, di agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo, che legittima l’aggressione dei beni del debitore stesso. Se il debitore non esegue spontaneamente l’obbligo sancito nel titolo esecutivo (come una sentenza, un decreto ingiuntivo o una cambiale), il creditore ha facoltà di attivare un processo esecutivo: una procedura complessa e articolata in più fasi, la cui finalità è il soddisfacimento delle sue pretese creditorie.
Il processo esecutivo si apre con il pignoramento, un atto che vincola determinati beni del debitore, sottraendoli alla sua disponibilità. Questo atto ha lo scopo di impedire che il debitore alieni o disponga di tali beni, danneggiando così le ragioni del creditore. La finalità ultima del pignoramento è, dunque, quella di rendere inefficaci eventuali atti di disposizione posti in essere dal debitore sui beni pignorati.
Il sistema giuridico nazionale, tuttavia, prevede dei paletti al fine di bilanciare il diritto dei creditori di recuperare i propri crediti con la necessità di proteggere il valore della dignità e i soggetti vulnerabili.
In particolare esistono alcune protezioni legali per le persone con disabilità grave o invalidità certificata ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992 in caso di pignoramento.
Ecco i limiti principali posti alla procedura di pignoramento nel caso in cui il debitore sia affetto da disabilità.
Prima casa
Non esiste una norma che tuteli la prima casa del disabile. Tuttavia, un limite da tenere presente è legato alla natura - pubblica o privata - del creditore. Infatti, come per qualsiasi altro debitore, la prima casa non è pignorabile solo se il debito contratto è con l’Agenzia delle Entrate e nei seguenti casi:
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è un immobile di lusso;
- l’immobile è adibito ad abitazione civile dove il debitore ha registrato la sua residenza.
Nel caso di altri creditori, invece, l’immobile può essere pignorato. Infatti, la prima casa è pignorabile per i debiti di natura privata. Ad esempio, per i debiti contratti con banche o finanziarie l’ordinamento non prevede limiti o tutele per i debitori. Tuttavia il giudice, in alcuni casi, potrebbe concedere una proroga e chiedere l’intervento dei servizi sociali, pur procedendo con l’iter di pignoramento.
Fermo amministrativo
È un provvedimento di natura cautelare con il quale le amministrazioni competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio un autoveicolo), al fine di riscuotere crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (come, ad esempio, il mancato pagamento del bollo auto) oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Ebbene, il fermo amministrativo non può essere disposto - oppure può essere sospeso - nel caso delle auto destinate ai disabili. Ai fini dell’esonero dal fermo, il contribuente con invalidità può utilizzare il Modello F3, “Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili”, che rappresenta il documento chiave per richiedere la cancellazione di un fermo amministrativo.
È fondamentale allegare il libretto di circolazione che mostra i dispositivi speciali per la guida da parte di persone disabili, la fattura di acquisto del veicolo con le agevolazioni della legge 104, e il contrassegno “Parcheggio per disabili”.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
L'art. 545 c.p.c. - intitolato "crediti impignorabili" - esclude o riduce la pignorabilità di alcune somme, fra cui i sussidi dovuti per malattie da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Pertanto, ritornando al quesito di partenza, anche la pensione di invalidità civile e l'accompagnamento non sono pignorabili. Mentre altre pensioni come la pensione ordinaria di invalidità - non avendo natura assistenziale ma previdenziale - sono pignorabili solo in parte, poiché il nostro ordinamento salvaguarda una somma minima necessaria per una vita dignitosa, nota come "minimo vitale." L'importo del minimo vitale è aggiornato annualmente, tenendo conto del costo della vita e del valore dell'Assegno sociale, che è soggetto a rivalutazione periodica.
Ciò significa che, per il creditore, c’è una somma che non può essere toccata. Il creditore potrà pignorare l’assegno ordinario di invalidità, ma potrà farlo esclusivamente per la parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (che, per il 2025, è di 538,68 euro euro al mese): cioè, potrà essere oggetto di pignoramento soltanto la parte dell’assegno ordinario di invalidità che supera i 1.077,36 euro (il doppio dell’assegno sociale).