Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Legge 104, hai diritto all'esonero delle tasse scolastiche e universitarie: ecco come funziona e cosa fare

Legge 104, hai diritto all'esonero delle tasse scolastiche e universitarie: ecco come funziona e cosa fare
Gli studenti con disabilità devono pagare le tasse scolastiche? E quelle universitarie ? Vediamo insieme cosa dice il legislatore al riguardo
Innanzitutto occorre ricordare che la normativa vigente in tema di tasse scolastiche (art. 200 D.Lgs. 297/1994) prevede quattro distinti tipi di tributo:
  • di iscrizione
  • di frequenza
  • tassa di esame
  • tassa di diploma.

Con il D. Lgs. 76/2005, il legislatore ha poi fissato le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, intervenendo sull'obbligo scolastico e sull'obbligo formativo.
Obiettivo del provvedimento è il contrasto alla dispersione scolastica e il recupero nel sistema formativo dei ragazzi che sono fuoriusciti da esso, al fine di garantire effettivamente a tutti un titolo spendibile sul mercato del lavoro.
L'istruzione deve essere impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni: 5 anni di scuola primaria, 3 anni di scuola secondaria di primo grado, 2 anni in un percorso di istruzione (scuola secondaria superiore) o di formazione professionale.
Dopo i 16 anni sussiste l'obbligo formativo, concepito come diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Da ultimo, l'inosservanza dell'obbligo di istruzione impartita per almeno dieci anni - finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età - si configura come una fattispecie di reato prevista e punita all'art. 570 ter c.p.

Ne consegue che, per principio generale consolidato, l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche viene riconosciuta fino al raggiungimento del 18° anno di età, a prescindere dallo stato di disabilità e dalla situazione economica disagiata.


In riferimento, invece, all’esenzione dalle tasse universitarie, l’articolo 30 L. 118/1971 prevedeva l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con invalidità superiore ai due terzi che «appartengono a famiglie di disagiata condizione economica». Quindi una doppia condizione: di invalidità e di condizione economica. Tuttavia, il meno datato DPCM 9 aprile 2001, all’articolo 8, prevede l’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari agli «studenti in situazione di handicap: con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%» senza porre la condizione della situazione economica disagiata.

Previsione riconfermata, da ultimo, all’articolo 9 D. Lgs. 68/2012, laddove si prevede che le persone con disabilità, titolari di certificazione rilasciata dall’Inps o beneficiarie della Legge 104, siano esentate dal pagamento dei contributi e delle tasse d’immatricolazione alle università pubbliche e private. Questa disposizione è volta a garantire che gli studenti con disabilità non incontrino ostacoli economici nell’accesso agli studi universitari.
Lo stesso articolo consente agli atenei di prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, anche per gli studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al 66%, ferme restando le altre condizioni legate alle soglie reddituali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.