Il decreto è legge: cosa prevede il D.L. n. 107/2026
Il d.l. n. 107/2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento dedica l'art. 6 alle tutele per i lavoratori esposti alle emergenze climatiche durante la realizzazione di opere infrastrutturali. Il decreto reintroduce la disciplina derogatoria già sperimentata nelle stagioni estive precedenti, consentendo ad alcune categorie di operatori economici di sospendere o ridurre l'attività produttiva in presenza di eccezionali ondate di calore e di accedere in deroga al trattamento di integrazione salariale.
Quando scatta il diritto alla CIG per caldo
La soglia che attiva la possibilità di richiedere la cassa integrazione ordinaria è fissata a 35 °C. L'INPS ha però chiarito nelle proprie istruzioni operative che la domanda può essere presentata anche in presenza di temperature formalmente inferiori, qualora le condizioni reali rendano la situazione ugualmente insostenibile per chi lavora. Rientrano in questa interpretazione più ampia i cantieri esposti direttamente al sole, i siti produttivi in cui macchinari o materiali generano ulteriore calore, gli ambienti caratterizzati da un'umidità elevata che amplifica la percezione termica. Ciò che conta, in definitiva, non è il dato meteorologico in sé, ma la temperatura effettivamente percepita dal lavoratore nel contesto specifico in cui opera.
Anche i lavoratori al chiuso sono tutelati
Una precisazione importante riguarda gli ambienti interni. La CIG per caldo non è riservata esclusivamente a chi opera all'aria aperta, ma può essere richiesta anche per attività svolte al chiuso, nei casi in cui impianti di raffrescamento o ventilazione non siano disponibili per cause impreviste e non riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro, oppure quando il loro utilizzo risulterebbe incompatibile con le lavorazioni in corso.
Il ruolo delle ordinanze delle autorità pubbliche
Quando la sospensione dell'attività non deriva da una scelta autonoma dell'impresa, ma è imposta da un'ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono fruire di una causale specifica, ossia “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori”.
Edilizia e settori affini: le deroghe dal 1° luglio al 31 dicembre 2026
Per il settore edile, lapideo e delle escavazioni il decreto introduce deroghe importanti nell'accesso agli ammortizzatori sociali. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, le imprese che sospendono o riducono l'attività a causa di eventi climatici eccezionali e oggettivamente non evitabili potranno accedere alla CIGO senza che le settimane fruite vengano conteggiate nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile. È altresì sospeso il periodo di attesa normalmente previsto per le imprese che hanno già esaurito il proprio plafond di integrazione salariale. Inoltre, è escluso il versamento del contributo addizionale normalmente dovuto dai datori di lavoro che richiedono il trattamento.
Le novità per il settore agricolo
Il decreto riserva un'attenzione specifica anche al comparto agricolo, introducendo tutele ulteriori rispetto agli anni scorsi. L'integrazione salariale disciplinata dall'art. 8, l. n. 457/1972 viene estesa agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato anche nei casi di sospensione dell'attività limitata alla sola mezza giornata lavorativa, e senza che operi il requisito del numero minimo di giornate lavorate. Le giornate di integrazione salariale riconosciute in questi casi non concorrono al limite massimo annuale di 90 giornate e vengono considerate utili ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.
Le risorse stanziate e il monitoraggio dell'INPS
Per finanziare l'insieme delle misure, il decreto stanzia 15,2 milioni di euro per il 2026. Il monitoraggio della spesa è affidato all'INPS, con il compito di garantire il rispetto dei limiti finanziari previsti dal provvedimento.
Il Protocollo quadro
A fare da sfondo alle misure del decreto c'è il Protocollo quadro siglato lo scorso anno tra Governo e parti sociali per la gestione dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche. Il documento definisce un sistema integrato di prevenzione, organizzazione e protezione rivolto sia alle aziende sia ai singoli lavoratori, con attenzione prioritaria ai settori più esposti e alle attività svolte in condizioni di maggiore vulnerabilità ambientale.
Come preparare una domanda solida
Indipendentemente dalla causale utilizzata, la qualità della relazione tecnica allegata alla domanda rimane il fattore determinante per un'istruttoria rapida e favorevole. Quanto più la documentazione descrive in modo preciso le condizioni climatiche, la tipologia di lavorazioni e l'impossibilità concreta di proseguire in sicurezza, tanto minore sarà il rischio di ritardi o richieste di integrazione da parte dell'INPS.