Le novità riguardano due distinti regimi agevolati. Vediamo il primo, ossia la flat tax sugli aumenti di stipendio derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi. Tale regime interessa i lavoratori dipendenti del settore privato che, lo scorso anno, hanno incassato un reddito da lavoro dipendente non più alto di 33mila euro lordi.
Ebbene, per questa categoria, gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026 - e derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026 - non saranno tassati con l'Irpef ordinaria, ma si gioveranno di un'imposta sostitutiva pari al 5%. Questa specifica agevolazione fiscale sostituisce l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, limitatamente agli aumenti salariali previsti dalla norma.
Ma la novità più importante è che sono agevolati gli arretrati contrattuali. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la tassazione agevolata in oggetto si applica anche alle somme riferite ad annualità precedenti, purché siano corrisposte dal datore di lavoro tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2026 e derivino da rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo 2024-2026.
La circolare n. 3/E delle Entrate chiarisce altresì che il beneficio della tassazione al 5% non riguarda esclusivamente gli aumenti dello stipendio base. Rientrano, infatti, nell'agevolazione anche gli incrementi retributivi collegati:
- alla retribuzione delle ferie;
- alle festività soppresse;
- ai permessi contrattuali.
Tuttavia, non tutti gli importi erogati dal datore di lavoro possono usufruire della flat tax al 5%. Restano infatti esclusi gli importi corrisposti a titolo di "una tantum", cioè quei pagamenti straordinari che non rappresentano veri incrementi retributivi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo.
Come anticipato sopra, la manovra 2026 ha introdotto anche una seconda flat tax, fissata al 15% e destinata ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40mila euro. Ebbene, a favore di tali dipendenti si applica un'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità percepite nel 2026 per:
- lavoro notturno;
- lavoro festivo;
- attività svolta nei giorni di riposo settimanale;
- lavoro su turni.
Tra i chiarimenti più significativi, forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 3/E, vi è poi quello relativo al lavoro svolto di domenica. La tassazione agevolata si applica, infatti, anche quando la prestazione lavorativa viene effettuata nel giorno festivo per eccellenza, indipendentemente dal fatto che il giorno di riposo settimanale del dipendente sia fissato in un'altra giornata della settimana.
Non solo. Le Entrate fugano i dubbi sull'agevolazione delle indennità di reperibilità, previste dalla contrattazione collettiva. Infatti, il beneficio fiscale spetta altresì quando il lavoratore - pur essendo reperibile - non viene effettivamente chiamato a intervenire. L'Agenzia motiva questa interpretazione evidenziando che l'indennità remunera comunque una particolare condizione di disponibilità che limita la libertà personale del dipendente ed è strettamente collegata ai disagi tipici del lavoro su turni, notturno e festivo.
Nel perimetro del regime agevolato del 15%, previsto dall'ultima legge di Bilancio, rientrano inoltre le maggiorazioni per lavoro straordinario svolto in orario notturno, lo straordinario festivo e alcune specifiche indennità, tra cui quelle di pernottamento previste dalla contrattazione.
Al contempo l'Agenzia ha ribadito anche alcuni limiti molto precisi. Le imposte sostitutive non possono essere applicate se il datore di lavoro non adotta un contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Di conseguenza, gli importi riconosciuti esclusivamente sulla base di accordi aziendali o territoriali, in assenza di un contratto collettivo applicato dall'impresa, non potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Ci sono poi regole specifiche per il part-time verticale. Ebbene, in tali situazioni, la tassazione agevolata trova applicazione soltanto quando la prestazione lavorativa viene effettuata nei giorni che - secondo l'organizzazione ordinaria dell'orario lavorativo - dovrebbero essere destinati al riposo.
Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il lavoratore non è obbligato ad applicare le imposte sostitutive. È possibile infatti rinunciare espressamente alla tassazione agevolata, scegliendo che le somme siano assoggettate alla normale tassazione Irpef. Si tratta di una possibilità che potrebbe risultare conveniente in particolari situazioni fiscali personali, da valutare caso per caso.
Ricapitolando, con la circolare n. 3/E del 2026, l'Agenzia delle Entrate definisce in modo più puntuale l'ambito di applicazione delle due nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio. I chiarimenti estendono il beneficio agli arretrati contrattuali e a varie indennità collegate all'attività lavorativa, offrendo maggiore certezza sia ai datori chiamati ad applicare le nuove regole sia ai dipendenti che, a loro volta, potranno verificare con maggiore facilità il corretto trattamento fiscale delle somme percepite in busta paga.