Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza n. 378 del 16 maggio 2016, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Stando alla pronuncia del Tribunale, infatti, sembrerebbe necessario distinguere la tipologia di danni riscontrati, in quanto, quelli che risultano connessi al normale uso della cosa locata non possono considerarsi risarcibili.
Nel caso esaminato dal Tribunale, i proprietari di un appartamento avevano chiesto la condanna dell’inquilina al risarcimento dei danni riscontrati nell’immobile dopo l’avvenuta riconsegna del medesimo.
L’inquilina non riteneva nemmeno opportuno partecipare al giudizio, restando, dunque, contumace.
Ebbene, secondo il Tribunale, la domanda risarcitoria avanzata dai proprietari risultava meritevole di accoglimento.
Osserva il Tribunale, infatti, come, ai sensi dell'art. 1590 del c.c. e dell'art. 1588 del c.c., il conduttore dell’immobile (vale a dire, colui che ha preso in locazione l’immobile stesso), ha l’onere di fornire “piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all’immobile locato, al termine della locazione e all’atto della riconsegna, restando esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo della cosa in costanza di rapporto”.
In altri termini, ciò significa che è l’inquilino a dover provare che l’eventuale danno cagionato dipenda dal normale deterioramento della cosa locata, essendo sufficiente, per il proprietario, allegare e provare il danno concretamente subito.
Nello stesso senso, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2619 del 5 febbraio 2014.
Per quanto riguardava invece, i lamentati danni “connessi ai buchi delle piastrelle”, documentati da delle fotografie allegate, il Giudice riteneva che gli stessi rientrassero “tra quelli connessi al normale uso della cosa, durato peraltro più di un anno”, non essendo, pertanto, risarcibili.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale condannava il conduttore dell’immobile al risarcimento dei danni arrecati all’immobile, almeno limitatamente a quelli che non apparivano riconducibili al normale uso e deterioramento della cosa locata.