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Guida in stato di ebbrezza: l’adozione di insulina e la conseguente alterazione dei risultati dell’alcoltest deve essere dimostrata

Guida in stato di ebbrezza: l’adozione di insulina e la conseguente alterazione dei risultati dell’alcoltest deve essere dimostrata

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per “guida in stato di ebbrezza”, in quanto questi non aveva dimostrato di aver assunto insulina e, comunque, detta assunzione non avrebbe potuto alterare in maniera così rilevante i risultati dell’alcoltest.

L’assunzione dell’insulina può alterare il tasso alcolemico del sangue?

Di conseguenza, se veniamo ritenuti responsabili per “guida in stato di ebbrezza”, possiamo addurre come giustificazione il fatto che siamo diabetici e che l’insulina assunta ha alterato i risultati dell’alcoltest?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 41169 del 08 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Trieste aveva integralmente confermato la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto un imputato colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada, in quanto questi aveva circolato alla guida di un veicolo (non di sua proprietà), in stato di ebbrezza alcolica (superiore allo 0,5 g/l ma inferiore ad 1,50 g/l).

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava il ricorrente, in particolare, di avere assunto dell’insulina perché affetto da diabete e che tale malattia può comportare un’alterazione dei valori del sangue, con la conseguenza che il risultato dell’alcoltest non poteva considerarsi attendibile.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva del tutto correttamente ritenuto l’ìmputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che questi non aveva documentato né l’assunzione dell’insulina, né l’effettiva sussistenza della patologia del diabete.

Evidenziava la Cassazione, inoltre, che l’insulina non avrebbe, comunque, potuto alterare in maniera così rilevante l’esito dell’alcoltest, “nel senso che il tasso alcol emico riscontrato e contestato era sensibilmente superiore al limite minimo, al di sotto del quale il fatto sarebbe stato priva di rilevanza penale”.

Inoltre, proseguiva la Corte, il tasso alcol emico rilevato “si era anche accompagnato a sintomi esteriori – quali alito fortemente alcolico, occhi lucidi e arrossati”, che erano stati rilevati dagli agenti di Polizia al momento del controllo.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso proposto dall’imputato inammissibile in quanto “manifestamente infondato” e condannava lo stesso anche al pagamento delle spese processuali.


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