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Donazioni, queste tipologie di donazioni non possono essere più annullate: ecco l'elenco di tutti i casi

Donazioni, queste tipologie di donazioni non possono essere più annullate: ecco l'elenco di tutti i casi
Il codice civile prevede alcune tipologie di donazioni che non sono né impugnabili né revocabili
Le donazioni, secondo il Codice civile italiano, possono essere soggette tanto ad impugnazione quanto a revoca. Ad esempio, l’impugnazione può essere proposta dagli eredi del donante, i quali, a causa della donazione, hanno visto ridursi la quota di legittima loro spettante. La revoca invece è esercitata dal donante in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli.
Nel caso in cui il giudice accolga l’impugnazione o reputi legittima la revoca, si verifica un annullamento del trasferimento dei beni o del denaro donato, cui consegue l’obbligo del donatario di restituire quanto ricevuto in donazione.

Pertanto, molti soggetti si pongono il seguente interrogativo: esistono donazioni che non possono essere annullate (tramite appunto impugnazioni e revoca)? La domanda è lecita, sia per il donante (cioè chi effettua la donazione), sia per il donatario (colui che riceve la donazione), entrambi interessati (anche se per ragioni diverse) alla stabilità degli effetti prodotti con la donazione.

Quanto all’istituto giuridico dell’impugnazione delle donazioni, legittimati a proporla sono:
  • in primo luogo gli eredi del donante/de cuius, i quali, a causa della donazione, possono aver subito una lesione della quota di legittima loro spettante sul patrimonio del defunto;
  • inoltre, la legge riconosce la legittimazione ad impugnare anche ai creditori del donante, qualora la donazione leda i loro interessi, costituendo un ostacolo all’eventuale pignoramento dei beni del debitore.
Quanto alle impugnazioni effettuate da parte degli eredi, è bene precisare che gli stessi sono a ciò legittimati solo quando la donazione violi effettivamente la quota di legittima. In questo caso sorge in capo agli eredi lesi il diritto alla restituzione totale o parziale di quanto donato. Altra ipotesi di impugnazione della donazione da parte degli eredi si verifica in caso di mancato rispetto delle formalità richieste dalla legge. Infatti, la donazione, quando è di modico valore, può essere effettuata senza formalità. Qualora però superi tale requisito, la stessa deve rispettare tutti i requisiti previsti dalla legge, tra cui anche la realizzazione mediante atto notarile. Ebbene, in caso di mancato rispetto delle forme previste, gli eredi possono procedere ad impugnazione.

La donazione invece non potrà essere impugnata dagli eredi:

Quanto invece alle ipotesi di impugnazione da parte dei creditori, la stessa non è consentita nei seguenti casi:
  • il debitore ha altri beni pignorabili, idonei comunque a soddisfare le pretese creditorie;
  • sono trascorsi almeno 5 anni dalla donazione.
Abbiamo visto che, oltre all’impugnazione, il legislatore prevede anche la revoca della donazione, attraverso la quale il donante determina l’annullamento della donazione e la conseguente restituzione del bene donato o del suo corrispettivo in denaro.
Tuttavia, i casi in cui la revocazione è ammessa sono solo due e sono entrambi previsti dalla legge, ovvero:
  • l’ingratitudine del donatario;
  • la sopravvenienza di figli.
Con il concetto di “ingratitudine del donatario”, si fa riferimento a tutti quei casi in cui il donante abbia commesso azioni particolarmente gravi a danno del donante.
Quanto invece alla revoca per sopravvenienza di figli, la stessa comprende tanto l’ipotesi dell’effettiva nascita di un figlio, quanto quella della scoperta, successiva alla donazione, dell’esistenza di un figlio oppure il suo successivo riconoscimento.
Per poter ottenere la revocazione della donazione è comunque necessario il rispetto di un termine. Invero, il legislatore ha previsto che, in caso di sopravvenienza di un figlio, le donazioni possono essere revocate nel termine di 5 anni; in caso invece di revoca per ingratitudine, la stessa deve avvenire nel termine di 1 anno.

Non tutte le donazioni comunque possono essere revocate. Infatti, sono escluse dalla revoca le donazioni avente carattere remuneratorio e quelle realizzate in occasione di matrimonio, cc.dd. obnuziali.
Quanto alle donazioni remuneratorie, trattasi di quelle elargizioni fatte a favore del donatario come segno di riconoscimento per un’azione da lui compiuta a favore o a vantaggio del donante.
Con riferimento invece alle donazioni fatte in occasione di un matrimonio, queste vengono qualificate come regali di nozze agli sposi e, essendo mosse esclusivamente da uno spirito di liberalità, non possono essere revocate.


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