L’unica condizione è la seguente: il reddito complessivo generato dalle attività lavorative non deve superare i limiti imposti dalla legge.
Questo è quanto riportato, infatti, anche sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su cui è espressamente riferito che “un lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche in caso di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) se da queste derivano redditi che non superano in ciascuno dei rispettivi ambiti i limiti di reddito imposti per il mantenimento dello stato di disoccupazione e se il reddito complessivo proveniente dalla somma dalle attività svolte sia inferiore a quello massimo consentito dalle norme vigenti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (in base alla normativa attuale tale limite è quantificato in euro 8.500 per il lavoro subordinato e in euro 5.500 per il lavoro autonomo)”.
In poche parole, lo status di disoccupazione – con la conseguente erogazione della Naspi – è assicurato anche in favore di chi svolga attività lavorativa i cui proventi, però, non superano gli 8.500 euro (ovvero 5.500).
Ovviamente, il presupposto è rappresentato dal sopra citato “status di disoccupazione”, che si realizza in presenza di tre condizioni:
1. assenza di impiego, sia esso autonomo o subordinato;
2. presentazione della c.d. “DiD” (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), a cui è equiparata la domanda Naspi/Dis-Coll presentata presso l’Inps;
3. sottoscrizione del “patto di servizi” presso i Centri per l’impiego. Normalmente la convocazione dei Centri per l’impiego dovrebbe avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della DiD, ma tale termine può variare da Regione a Regione.
Una volta effettuati questi passaggi, infatti, lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui è stata presentata la DiD.
Il Ministero ha altresì specificato che lo status di disoccupazione e la Naspi verranno mantenuti qualora il beneficiario svolga lavori socialmente utili o tirocini formativi (ancorché retribuiti).
Difatti, il Ministero ha sottolineato che “il tirocinio non è un rapporto di lavoro. Pertanto, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la Did online ed essere considerata in stato di disoccupazione. Allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione che cominci un’esperienza di tirocinio mantiene lo stato di disoccupazione.
Le medesime considerazioni possono estendersi anche all’attivazione di un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile, giacché in tali ipotesi non si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro”.