Ma, per richiederla, bisogna prima capire quali sono i soggetti che possono beneficiarne.
Infatti possono usufruirne i lavoratori subordinati che siano:
- apprendisti;
- soci lavoratori in cooperative con contratto di lavoro subordinato;
- personale artistico;
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni a tempo determinato;
- operai agricoli a tempo indeterminato ma alle dipendenze di cooperative o consorzi.
Tali requisiti sono due e devono essere posseduti congiuntamente dal lavoratore al momento della presentazione della domanda:
- avere un periodo contributivo di almeno 13 settimane, maturato nei 4 anni precedenti alla disoccupazione. Per verificare se si possiede questo requisito si può andare sul proprio estratto conto contributivo, disponibile sul portale dell'Inps e verificare che non ci siano periodi di lavoro scoperti da contribuzione o anomalie nella contribuzione versata;
- essere in stato di disoccupazione. Il che vuol dire che quest'ultimo deve avere una durata pari a quello di ricezione del sussidio e presuppone assenza di impiego, sia esso subordinato o autonomo.
Inoltre, il lavoratore deve confermare il suo stato di disoccupazione entro 30 giorni dalla presentazione della DID, stipulando un Patto di servizio presso il Centro per l'impiego di appartenenza (verificabile in base alla propria residenza).
Non è da dimenticare la tempistica entro la quale la domanda per la Naspi deve essere presentata. Infatti la stessa deve giungere all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso questo termine non sarà più possibile richiederla.
Ci sono però alcune eccezioni a questo termine, come:
- maternità insorta entro il termine di 68 giorni. Questo comporta una sospensione del termine per tutta la durata della maternità indennizzabile e la sua decorrenza per la parte residua spettante;
- maternità insorta durante il periodo di lavoro: il termine dei 68 giorni decorre a partire dal termine del periodo di maternità indennizzata;
- malattia o infortunio sul lavoro con ottenimento dell'indennizzo ed insorti entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso il termine resta sospeso per tutta la durata dell'indennità e riprende a decorrere dalla sua cessazione;
- controversia sul lavoro, caso in cui il termine decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla notifica della sentenza emessa in giudizio.
Una volta effettuato l'accesso sul portale si dovranno selezionare le seguenti sezioni, nel seguente ordine:
- sostegni, sussidi e indennità;
- per disoccupati;
- Naspi: indennità mensile di disoccupazione;
- utilizza il servizio;
- Naspi domanda;
- utilizza il servizio.
Se presentata successivamente, l'indennità decorre a partire dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.