Nuove regole sono previste per quanto riguarda l’esonero dall’obbligo del c.d. collocamento mirato di persone disabili. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.
La normativa (artt. 1 e 3 della L. n. 68/1999) stabilisce che i datori di lavoro con più di 14 dipendenti hanno l’obbligo di assumere un certo numero di soggetti con disabilità.
In particolare, sulla base del numero dei dipendenti occupati, i datori pubblici e privati devono avere alle loro dipendenze soggetti disabili nella seguente misura:
- fino a 14 dipendenti, non c’è alcun obbligo;
- se occupano da 15 a 35 dipendenti, bisogna assumere un lavoratore disabile;
- se occupano da 36 a 50 lavoratori, occorre assumere due persone disabili;
- nel caso di più di 50 lavoratori, è necessario riservare alle categorie protette una quota di posti di lavoro pari al 7 per cento.
Dal prossimo 1° ottobre troveranno applicazione le nuove regole fissate dal decreto interministeriale Lavoro – Economia dell’11 giugno 2024, che sostituisce il precedente decreto interministeriale del 10 marzo 2016.
Nello specifico, la nuova disciplina aggiorna le modalità di pagamento (finora con bonifico bancario) del contributo dovuto dai datori per il c.d. esonero autocertificato (art. 5, comma 3-bis della L. n. 68/1999), nonché gli obblighi di trasmissione dell’autocertificazione a cui è subordinato l’esonero.
Infatti, secondo la normativa vigente, se l’attività lavorativa è contraddistinta da faticosità o pericolosità della prestazione o da particolari modalità di svolgimento e queste condizioni complicano l’occupazione dei posti riservati ai soggetti disabili, il datore può richiedere l’esonero dall’obbligo di assunzione di tali persone.
Da inizio ottobre, per godere dell’esonero, entro 60 giorni da quando nasce l’obbligo di assunzione, il datore deve inviare telematicamente l’autocertificazione disponibile sul portale dei “Servizi lavoro” del Ministero del Lavoro (Cliclavoro).
L’autocertificazione è necessaria per determinare il contributo di esonero da versare mediante sistema PagoPA per trimestre solare.
A quanto ammonta il contributo dovuto per disabile non assunto?
Il primo pagamento deve essere effettuato in sede di autocertificazione attraverso l’avviso PagoPA generato dalla procedura telematica. In particolare, il primo versamento riguarda il periodo che va dalla data di pagamento alla fine del trimestre solare in corso.
Anche i successivi pagamenti devono essere fatti tramite avviso PagoPA (generato dal portale dei “Servizi lavoro”) e scadono il 10 del primo mese di ogni trimestre di riferimento.
Parlando di denaro, in rapporto ad ogni lavoratore disabile non occupato, il contributo da pagare per ciascun trimestre solare è pari a 39,21 euro per ogni giorno di lavoro. Dato che il decreto interministeriale stabilisce la settimana di cinque giorni e il mese di 22 giorni, il contributo da corrispondere per disabile non assunto è di 2.587,86 euro a trimestre.
Discorso leggermente diverso va fatto per quei datori che già beneficiano dell’esonero alla data del 1° ottobre 2024.
In questo caso, se il datore vuole continuare a godere dell’esonero dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili, egli deve trasmettere la nuova autocertificazione entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Quindi, per capirci, entro il prossimo 31 ottobre deve essere presentata la documentazione.
Presentando la nuova documentazione entro fine ottobre, il datore sceglie di mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente e la nuova autocertificazione sarà valida per tutto il trimestre in cui viene fatto il versamento, previo pagamento dell’importo totale dovuto.
Però, cosa succede se il datore di lavoro presenta l’autocertificazione dopo il 31 ottobre?
La presentazione dopo il 31 ottobre 2024 determina la decorrenza di una nuova pratica di esonero: cioè, il datore non si avvarrà più del regime di continuità e gli effetti della nuova autocertificazione inizieranno a decorrere dal giorno della trasmissione.