Nel caso esaminato dal Tribunale, i nonni materni avevano agito in giudizio al fine di veder riconosciuto il loro diritto a "mantenere rapporti significativi con la nipote, figlia della loro figlia” separata; infatti, proprio a causa della separazione, tra la figlia e il genero, nascevano i contrasti per le visite.
Secondo i ricorrenti, infatti, la condotta del padre della nipote impediva agli stessi di avere rapporti con la stessa.
Il padre contestava quanto affermato dai nonni, evidenziando come gli stessi avessero la possibilità di frequentare assiduamente la minore, quando la stessa si trovava presso la madre, come peraltro confermato dai nonni stessi in sede di ricorso.
Il Tribunale, pronunciandosi sul punto, evidenziava come, con l’introduzione dell'art. 317 bis del c.c., in vigore dal 2014, il legislatore avesse “seguito quello che è l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza minorile”, in base alla quale “il ‘diritto’ dei nonni in tanto merita tutela in quanto la mancata significativa relazione con essi sia effettivamente, concretamente e realmente pregiudizievole per il minore ed imponga pertanto di addivenire ad una limitazione della responsabilità dei genitori”.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, l’azione in giudizio dei nonni deve trovare origine “nella piena realizzazione dell’interesse del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti”.
Infatti, “qualora la frequentazione con gli ascendenti non risponda a detto interesse, il ricorso dei nonni va rigettato”.
Pertanto, secondo il Tribunale, tale “diritto” dei nonni “soccombe senz’altro rispetto a quello del minore a condurre un’esistenza serena ed a crescere in maniera sana ed equilibrata, senza essere coinvolto e costretto a subire le ricadute e le ripercussioni del cattivo rapporto tra i genitori, o uno di essi, e gli ascendenti”.
Nel caso di specie, poiché non risultava dimostrato che il padre avesse concretamente impedito ai nonni di vedere la nipote, il ricorso non poteva essere accolto, poichè privo dei presupposti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.