La Corte ha chiarito che, alla luce della modifica dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, le due misure possono coesistere.
In altre parole, l'immissione in ruolo può porre fine alla situazione di precarietà, ma non elimina necessariamente il pregiudizio maturato negli anni precedenti a causa dell'utilizzo abusivo dei contratti a termine.
La questione interessa in modo particolare i lavoratori che, dopo avere prestato servizio per anni con contratti a tempo determinato, sono successivamente stati stabilizzati.
In passato, in determinate situazioni, la giurisprudenza aveva considerato l'immissione in ruolo come una misura idonea a compensare il cosiddetto "danno comunitario" derivante dall'abuso dei contratti a termine.
La nuova disciplina legislativa ha però modificato il quadro.
Con l'articolo 12 del decreto-legge n. 131 del 2024, convertito dalla legge n. 166 del 2024, è stato riscritto il comma 5 dell'articolo 36 del Testo unico sul pubblico impiego.
La norma stabilisce oggi che, nel caso di danno derivante dall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il giudice deve stabilire un'indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, fatta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare un danno maggiore.
La Cassazione ha ritenuto che questa nuova disciplina abbia cambiato il rapporto tra stabilizzazione e risarcimento.
Il novellato articolo 36 precitato prevede una vera e propria forchetta risarcitoria.
Il giudice deve stabilire un'indennità:
- minima: 4 mensilità;
- massima: 24 mensilità;
- calcolata sull'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
La quantificazione deve tenere conto, in particolare, della gravità della violazione, del numero dei contratti succedutisi e della durata complessiva del rapporto. Il lavoratore conserva inoltre la possibilità di provare un eventuale maggior danno.
Questo significa che il numero di anni trascorsi con contratti a termine e la quantità delle successive proroghe o assunzioni temporanee possono assumere un peso significativo nella determinazione dell'indennità.
La stabilizzazione non assorbe più automaticamente il risarcimento: è questo il passaggio centrale della decisione.
La nuova disciplina, infatti, impone al giudice di riconoscere l'indennità prevista dalla legge nelle controversie relative all'abuso della successione dei contratti a termine.
La successiva assunzione a tempo indeterminato può comunque essere considerata nella valutazione complessiva del caso e, quindi, nella quantificazione dell'indennità, quando la stabilizzazione sia direttamente collegata all'abuso.
Non si tratta dunque di una doppia assunzione o di un secondo beneficio automatico: la stabilizzazione tutela il lavoratore rispetto al futuro rapporto di lavoro, mentre l'indennità riguarda il pregiudizio derivante dall'abuso già subito.
Non basta però essere stati precari per ottenere automaticamente 24 mensilità: la pronuncia non significa che ogni lavoratore che abbia avuto contratti a termine nella Pubblica Amministrazione abbia automaticamente diritto a 24 mensilità, ma è necessario che sia accertato l'abuso nella successione dei contratti o dei rapporti a tempo determinato.
Inoltre, l'importo dell'indennità deve essere determinato dal giudice sulla base delle circostanze concrete.
La legge indica espressamente alcuni criteri, tra cui:
- la gravità della violazione;
- il numero dei contratti succedutisi;
- la durata complessiva del rapporto.