Alla vigilia della ripresa delle lezioni e della nomina di oltre 200mila supplenti annuali, il presidente nazionale dell'Anief,
Marcello Pacifico, ha lanciato un allarme destinato a far discutere l'intero comparto scuola. Secondo il
sindacato,
i precari storici della pubblica amministrazione - e in particolare quelli dell'istruzione - vanterebbero un credito considerevole nei confronti dello Stato datore di lavoro. "A chi è stato supplente per oltre 10 anni, lo Stato ha negato una cifra di almeno 50mila euro", ha dichiarato Pacifico. Non si tratta di un importo fisso e automatico, ma di una stima complessiva che nasce dalla somma di più voci retributive e risarcitorie, mai riconosciute durante gli anni di precariato. È bene chiarirlo subito: non è un assegno che arriva da solo, ma un diritto che va fatto valere, spesso attraverso un percorso legale.
Le voci che compongono il mancato guadagno
Ad accumularsi, secondo l'Anief, sono
diverse componenti economiche negate ai lavoratori a termine. Ai
docenti mancherebbero in busta paga gli aumenti legati alle fasce stipendiali, quegli scatti di anzianità che un dipendente di ruolo matura regolarmente, ma che al precario vengono spesso conteggiati in modo parziale o azzerati a ogni nuovo contratto. Si aggiungono le ferie non godute e mai monetizzate, la Carta del docente (il
bonus di 500 euro annui per l'aggiornamento professionale, che per anni è stato riconosciuto solo ai docenti di ruolo), il salario accessorio e la cosiddetta
Retribuzione professionale docente. Al
personale ATA, invece, sarebbe sottratto il CIA, il compenso individuale accessorio.
A tutto questo si somma il capitolo più corposo, quello del risarcimento per abuso dei contratti a termine: la reiterazione sistematica di incarichi a scadenza, quando supera i limiti previsti dalla normativa europea, dà diritto a un indennizzo economico autonomo, indipendente dalle altre voci.
Cosa dice la giurisprudenza sull'abuso dei contratti a termine
Il tema del risarcimento per la reiterazione abusiva dei contratti non è nuovo nei tribunali italiani, ed è stato più volte affrontato dalla
Corte di Cassazione. Con la
sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025 (Sezione Lavoro), la Suprema Corte ha ribadito un principio importante: un
concorso riservato ai precari, anche se basato su titoli ed esami, non è idoneo a sanare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, perché offre al lavoratore solo una "
chance" di stabilizzazione e non una misura riparatoria automatica.
Questo significa che anche chi, nel frattempo, è entrato in ruolo tramite concorso può comunque agire per ottenere il
risarcimento del danno subito durante gli anni di precariato, oltre a eventuali danni ulteriori, per i quali però l'
onere della prova ricade sul lavoratore
(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14577/2022).
La giurisprudenza, richiamando anche i principi della direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, quantifica solitamente l'indennità risarcitoria tra le 2,5 e le 5 mensilità della retribuzione di riferimento, anche se il valore può variare in base alla storia contrattuale del singolo lavoratore.
Come recuperare le somme spettanti
Pacifico si è detto convinto che recuperare queste somme sia possibile grazie a una
"seconda liquidazione" per chi, con l'assistenza legale del sindacato, decide di presentare ricorso. Va però sottolineato che
l'importo effettivamente rivendicabile dipende da numerosi fattori: la durata e la tipologia dei contratti stipulati, le somme già percepite nel corso degli anni, i termini di
prescrizione (che possono ridurre sensibilmente l'ammontare recuperabile se si aspetta troppo tempo prima di agire) e, non da ultimo, l'esito di eventuali procedimenti giudiziari, che non è mai scontato.
I 50mila euro indicati dall'Anief restano quindi una stima orientativa, utile per dare l'idea della portata del fenomeno, ma non un importo garantito per ogni lavoratore. Per questo il sindacato invita chi ha alle spalle anni di supplenze a rivolgersi alle proprie sedi territoriali o ai canali ufficiali, così da poter verificare nel dettaglio la propria posizione contributiva e retributiva e capire quali, tra le voci elencate, siano effettivamente rivendicabili nel proprio caso specifico.