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Detrazioni fiscali 2025, grandi vantaggi per famiglie numerose o con figlio disabile: ecco tutte le novità e le cifre

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Detrazioni fiscali 2025, grandi vantaggi per famiglie numerose o con figlio disabile: ecco tutte le novità e le cifre
La Legge di Bilancio 2025 introduce nel TUIR l’art. 16-ter, che rimodula le detrazioni fiscali per redditi sopra 75.000 euro, favorendo famiglie numerose o con soggetti fragili. Escluse dal calcolo spese sanitarie e investimenti in start-up. La misura riduce i vantaggi per i redditi alti, favorendo una maggiore equità
La Legge di Bilancio 2025, con il comma 10 dell’art. 1, introduce una significativa novità nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) attraverso l’inserimento del nuovo art. 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni”. Questa disposizione mira a razionalizzare il sistema delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, introducendo criteri basati sull’entità del reddito complessivo e sulla composizione del nucleo familiare.
La misura si inserisce nel contesto del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, progettato per ottimizzare l’impatto redistributivo del sistema fiscale e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di consolidamento di bilancio richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1263.

Il nuovo art. 16-ter del TUIR stabilisce un meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali fondato su due parametri principali:
  • il reddito complessivo del contribuente;
  • la composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli a carico e/o di soggetti con disabilità.
Elemento distintivo della norma è la progressività, che prevede una riduzione del valore detraibile all’aumentare del reddito, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con membri in condizioni di fragilità, come sancito dall’articolo 12, comma 2 della stessa legge.

Il nuovo sistema prevede un limite massimo personalizzato per la detraibilità degli oneri e delle spese, calcolato moltiplicando un importo base (stabilito al comma 2) per un coefficiente variabile (definito al comma 3) in funzione della composizione del nucleo familiare.
Il comma 2 stabilisce i seguenti importi base per le detrazioni:
  • 14.000 euro per redditi superiori a 75.000 e fino a 100.000 euro;
  • 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.
Il comma 3 introduce i coefficienti di calcolo basati sulla composizione familiare:
  • 0,50 per nuclei senza figli a carico;
  • 0,70 per nuclei con un figlio a carico;
  • 0,85 per nuclei con due figli a carico;
  • 1,00 per nuclei con più di due figli o con almeno un figlio disabile.
Il comma 4 elenca le spese che non rientrano nel computo dei limiti complessivi di detraibilità, tra cui:
  • spese sanitarie detraibili;
  • investimenti in start-up innovative;
  • investimenti in PMI innovative.
Il comma 6 stabilisce che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, non si considera il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze.
Per gli oneri e le spese detraibili ripartiti in più annualità (ad esempio, le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R.), il comma 5 prevede che rilevino esclusivamente le rate di spesa riferite all’anno di imposta.
Restano comunque esclusi dal computo complessivo:
  • gli interessi passivi su prestiti e mutui contratti entro il 31 dicembre 2024;
  • i premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro la stessa data;
  • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sostenute entro il 31 dicembre 2024.
L’introduzione dell’art. 16-ter rappresenta un importante passo verso un sistema fiscale più equo e progressivo. La norma mira a ridurre il vantaggio fiscale per i contribuenti con redditi elevati, redistribuendo risorse verso le famiglie con figli e soggetti fragili. Al contempo, garantisce un equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela delle categorie più vulnerabili, in linea con gli obiettivi strategici di consolidamento finanziario definiti a livello europeo.


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