La Legge di Bilancio 2025, con il comma 10 dell’art. 1, introduce una significativa novità nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) attraverso l’inserimento del nuovo art. 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni”. Questa disposizione mira a razionalizzare il sistema delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, introducendo criteri basati sull’entità del reddito complessivo e sulla composizione del nucleo familiare.
La misura si inserisce nel contesto del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, progettato per ottimizzare l’impatto redistributivo del sistema fiscale e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di consolidamento di bilancio richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1263.
Il nuovo art. 16-ter del TUIR stabilisce un meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali fondato su due parametri principali:
La misura si inserisce nel contesto del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, progettato per ottimizzare l’impatto redistributivo del sistema fiscale e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di consolidamento di bilancio richiesti dal Regolamento (UE) 2024/1263.
Il nuovo art. 16-ter del TUIR stabilisce un meccanismo di calcolo delle detrazioni fiscali fondato su due parametri principali:
- il reddito complessivo del contribuente;
- la composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza di figli a carico e/o di soggetti con disabilità.
Elemento distintivo della norma è la progressività, che prevede una riduzione del valore detraibile all’aumentare del reddito, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con membri in condizioni di fragilità, come sancito dall’articolo 12, comma 2 della stessa legge.
Il nuovo sistema prevede un limite massimo personalizzato per la detraibilità degli oneri e delle spese, calcolato moltiplicando un importo base (stabilito al comma 2) per un coefficiente variabile (definito al comma 3) in funzione della composizione del nucleo familiare.
Il comma 2 stabilisce i seguenti importi base per le detrazioni:
Il nuovo sistema prevede un limite massimo personalizzato per la detraibilità degli oneri e delle spese, calcolato moltiplicando un importo base (stabilito al comma 2) per un coefficiente variabile (definito al comma 3) in funzione della composizione del nucleo familiare.
Il comma 2 stabilisce i seguenti importi base per le detrazioni:
- 14.000 euro per redditi superiori a 75.000 e fino a 100.000 euro;
- 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro.
Il comma 3 introduce i coefficienti di calcolo basati sulla composizione familiare:
- 0,50 per nuclei senza figli a carico;
- 0,70 per nuclei con un figlio a carico;
- 0,85 per nuclei con due figli a carico;
- 1,00 per nuclei con più di due figli o con almeno un figlio disabile.
Il comma 4 elenca le spese che non rientrano nel computo dei limiti complessivi di detraibilità, tra cui:
- spese sanitarie detraibili;
- investimenti in start-up innovative;
- investimenti in PMI innovative.
Il comma 6 stabilisce che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, non si considera il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze.
Per gli oneri e le spese detraibili ripartiti in più annualità (ad esempio, le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R.), il comma 5 prevede che rilevino esclusivamente le rate di spesa riferite all’anno di imposta.
Restano comunque esclusi dal computo complessivo:
Per gli oneri e le spese detraibili ripartiti in più annualità (ad esempio, le spese di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16 bis del T.U.I.R.), il comma 5 prevede che rilevino esclusivamente le rate di spesa riferite all’anno di imposta.
Restano comunque esclusi dal computo complessivo:
- gli interessi passivi su prestiti e mutui contratti entro il 31 dicembre 2024;
- i premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro la stessa data;
- le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sostenute entro il 31 dicembre 2024.
L’introduzione dell’art. 16-ter rappresenta un importante passo verso un sistema fiscale più equo e progressivo. La norma mira a ridurre il vantaggio fiscale per i contribuenti con redditi elevati, redistribuendo risorse verso le famiglie con figli e soggetti fragili. Al contempo, garantisce un equilibrio tra esigenze di bilancio e tutela delle categorie più vulnerabili, in linea con gli obiettivi strategici di consolidamento finanziario definiti a livello europeo.