La decisione della Corte nasce dai seguenti fatti.
Una società veniva chiamata in causa e successivamente condannata tanto in primo grado tanto in appello per inadempimento contrattuale in quanto, stipulato un contratto di locazione con un privato, non onorava l’obbligo di pagamento del canone mensile.
La Corte d'appello di Roma, verso cui la società proponeva appello nella speranza di ottenere una pronuncia più favorevole, chiariva che la condizione giuridica dell'immobile non era conforme alla vigente normativa urbanistica, ma che ciò comunque non incideva sulla validità del contratto di locazione, non ricorrendo in tale circostanza l’ipotesi di illiceità sanzionate con la nullità ex art. 1418, comma 2, c.c..
La condizione di “abusivismo” dell'immobile era stata, inoltre, specificata nello stesso contratto di locazione ed accettata quindi espressamente dalla parte conduttrice, che aveva approvato per iscritto e separatamente la relativa clausola, rimanendo quindi esclusa l'applicazione della disciplina normativa dei vizi della cosa locata.
La conoscenza, da parte della società conduttrice, delle condizioni di fatto e di diritto dell'immobile preso in affitto rendeva infondata la sua pretesa.
La sentenza emessa dalla Corte di appello veniva comunque impugnata dalla parte conduttrice con ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo: ovvero sulla questione della nullità del contratto di locazione per impossibilità ed illiceità dell'oggetto ex art. 1346 del c.c. e della causa concreta per contrarietà a norme imperative, in violazione degli artt. 1325, 1343, 1346, 1578 e 1579 del c.c..
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha ritenuto infondato il ricorso e rigettato le richieste della società, ribadendo quanto già deciso dai giudici di merito, i quali avevano accertato il carattere abusivo dell’immobile ma affermato che tale circostanza non poteva incidere sulla validità del contratto, in quanto conosciuta dalle parti in causa ed espressamente sottoscritta dalla società affittuaria, in conformità di quanto previsto dall’art 1341 del c.c.