Raggiungere la pensione non comporta necessariamente la chiusura di ogni rapporto con il mondo del lavoro. Per molti, anzi, rappresenta il momento perfetto in cui reinvestire esperienze e competenze maturate nel corso della propria carriera lavorativa in attività più flessibili e meno impegnative, ma che garantiscano comunque un’entrata extra. Tra le possibili attività da prendere in considerazione, vi è sicuramente quella di amministratore di condominio. Tuttavia, prima di accettare la nomina, è fondamentale conoscere la normativa vigente in materia pensionistica.
Pensione e lavoro sono compatibili, ma dipende dal trattamento
Partiamo subito dicendo che, nel nostro ordinamento, percepire una pensione non comporta automaticamente un divieto di lavorare. La compatibilità tra pensione e attività lavorativa dipende dal tipo di trattamento previdenziale di cui si beneficia.
Per chi percepisce la pensione di vecchiaia - maturata al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ordinari previsti dalla legge Fornero (L. n. 214/2011) - non sono previsti limiti al cumulo con i redditi da lavoro. Il pensionato può liberamente svolgere attività autonoma, anche retribuita, senza che ciò incida sull'importo dell'assegno previdenziale. Lo stesso vale per la pensione anticipata ordinaria, che consente il cumulo con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
Questione diversa, invece, per alcune forme di pensionamento anticipato introdotte negli ultimi anni. Ad esempio, chi ha lasciato il lavoro con Quota 103 è soggetto a un divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria, con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Restrizioni analoghe erano previste per Opzione Donna e per Quota 100.
L'amministratore di condominio: lavoro autonomo occasionale o professionale?
Bisogna però fare una precisazione tecnica fondamentale, in quanto l'attività di amministratore di condominio può configurarsi in modi diversi dal punto di vista fiscale e previdenziale.
Se il compenso annuo non supera i 5.000 euro lordi e l'incarico è svolto in modo non continuativo, l'attività rientra nell’ambito del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del c.c.. In questo caso non è richiesta apertura di partita IVA, il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% da parte del condominio che eroga il pagamento e non scattano obblighi contributivi verso la Gestione Separata INPS.
Se invece l'incarico è continuativo, strutturato e i compensi superano quella soglia, l'attività assume i connotati del lavoro autonomo abituale, con obbligo di apertura della partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS. In questo caso, per chi percepisce pensioni soggette a limitazioni di cumulo, potrebbero verificarsi conseguenze sull'assegno previdenziale.
Gli adempimenti fiscali che il pensionato-amministratore non può ignorare
Indipendentemente dal tipo di pensione, chiunque percepisca compensi per l'attività di amministratore è tenuto a rispettare una serie di obblighi fiscali. I compensi ricevuti, che il condominio è obbligato a certificare tramite la Certificazione Unica, devono essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il modello 730 precompilato. In presenza di nuovi redditi da attività autonoma sono necessarie alcune verifiche prima della presentazione, per evitare omissioni che potrebbero condurre ad accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa fare prima di accettare la nomina
Prima di rispondere positivamente all'assemblea condominiale e accettare la nomina, è consigliabile verificare tre aspetti.
Il primo riguarda la tipologia della pensione percepita, consultando il proprio estratto conto previdenziale sul portale INPS o, se necessario, rivolgendosi a un patronato o a un consulente del lavoro per chiarire il regime di cumulo applicabile.
La seconda verifica attiene alla tipologia di compenso previsto. Bisogna accertare se la natura dell'incarico consenta di restare nell'ambito dell'occasionalità o se richieda l'apertura della partita IVA.
La terza, infine, riguarda gli aspetti dichiarativi, ossia come i nuovi redditi si integreranno con la dichiarazione dei redditi già presentata negli anni precedenti.
Pensione e lavoro sono compatibili, ma dipende dal trattamento
Partiamo subito dicendo che, nel nostro ordinamento, percepire una pensione non comporta automaticamente un divieto di lavorare. La compatibilità tra pensione e attività lavorativa dipende dal tipo di trattamento previdenziale di cui si beneficia.
Per chi percepisce la pensione di vecchiaia - maturata al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi ordinari previsti dalla legge Fornero (L. n. 214/2011) - non sono previsti limiti al cumulo con i redditi da lavoro. Il pensionato può liberamente svolgere attività autonoma, anche retribuita, senza che ciò incida sull'importo dell'assegno previdenziale. Lo stesso vale per la pensione anticipata ordinaria, che consente il cumulo con qualsiasi tipologia di reddito da lavoro.
Questione diversa, invece, per alcune forme di pensionamento anticipato introdotte negli ultimi anni. Ad esempio, chi ha lasciato il lavoro con Quota 103 è soggetto a un divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria, con la sola eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. Restrizioni analoghe erano previste per Opzione Donna e per Quota 100.
L'amministratore di condominio: lavoro autonomo occasionale o professionale?
Bisogna però fare una precisazione tecnica fondamentale, in quanto l'attività di amministratore di condominio può configurarsi in modi diversi dal punto di vista fiscale e previdenziale.
Se il compenso annuo non supera i 5.000 euro lordi e l'incarico è svolto in modo non continuativo, l'attività rientra nell’ambito del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del c.c.. In questo caso non è richiesta apertura di partita IVA, il compenso è soggetto a ritenuta d'acconto del 20% da parte del condominio che eroga il pagamento e non scattano obblighi contributivi verso la Gestione Separata INPS.
Se invece l'incarico è continuativo, strutturato e i compensi superano quella soglia, l'attività assume i connotati del lavoro autonomo abituale, con obbligo di apertura della partita IVA e iscrizione alla Gestione Separata INPS. In questo caso, per chi percepisce pensioni soggette a limitazioni di cumulo, potrebbero verificarsi conseguenze sull'assegno previdenziale.
Gli adempimenti fiscali che il pensionato-amministratore non può ignorare
Indipendentemente dal tipo di pensione, chiunque percepisca compensi per l'attività di amministratore è tenuto a rispettare una serie di obblighi fiscali. I compensi ricevuti, che il condominio è obbligato a certificare tramite la Certificazione Unica, devono essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il modello 730 precompilato. In presenza di nuovi redditi da attività autonoma sono necessarie alcune verifiche prima della presentazione, per evitare omissioni che potrebbero condurre ad accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa fare prima di accettare la nomina
Prima di rispondere positivamente all'assemblea condominiale e accettare la nomina, è consigliabile verificare tre aspetti.
Il primo riguarda la tipologia della pensione percepita, consultando il proprio estratto conto previdenziale sul portale INPS o, se necessario, rivolgendosi a un patronato o a un consulente del lavoro per chiarire il regime di cumulo applicabile.
La seconda verifica attiene alla tipologia di compenso previsto. Bisogna accertare se la natura dell'incarico consenta di restare nell'ambito dell'occasionalità o se richieda l'apertura della partita IVA.
La terza, infine, riguarda gli aspetti dichiarativi, ossia come i nuovi redditi si integreranno con la dichiarazione dei redditi già presentata negli anni precedenti.