Ma partiamo dalle basi.
Per giungere al pignoramento del conto corrente è necessario che il creditore proceda innanzitutto alla notifica di titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale ecc.) e precetto (art. 480 c.p.c.).
Con l’atto di precetto il creditore intima il pagamento di quanto dovuto nel termine di giorni 10 dal ricevimento dello stesso. Salvo particolari eccezioni, il creditore non potrà iniziare l’esecuzione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto e comunque non oltre 90 giorni dalla stessa.
L’atto di precetto rappresenta, dunque, il termine ultimo entro il quale il debitore può saldare il proprio debito ed evitare l’esecuzione.
Il pignoramento rappresenta, invece, il primo atto dell’esecuzione forzata e persegue l’obbiettivo di “congelare” i beni del debitore attraverso la creazione di un vincolo giuridico sugli stessi.
L’atto attraverso il quale il creditore tenterà di bloccare le somme presenti sul conto corrente del debitore acquisirà la forma del “Pignoramento presso terzi” (art. 543 c.p.c.), con contestuale notifica dell’atto al debitore e all’Istituto (Banca, Poste Italiane ecc.).
La banca sarà obbligata a bloccare tutte le somme presenti (e accreditate in futuro) sul conto, fino alla concorrenza del credito, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Quindi, come si può evitare il pignoramento del conto corrente?
La soluzione più semplice è quella di trovare un accordo con il creditore attraverso l’elaborazione di un piano di pagamento che permetta il rientro del debito.
Se questa strada, tuttavia, non appare percorribile, esistono ulteriori soluzioni, adottate nella pratica, per rendere più difficoltoso il recupero del credito.
Una prima strategia – sicuramente la più comune – consiste nel prelevare (in contanti) il denaro dal conto corrente, lasciando il conto stesso “in rosso”. È necessario tener presente che tale conto non potrà subire movimentazioni sino al termine della procedura esecutiva.
Altra soluzione – anch’essa ampiamente utilizzata – è quella di spostare il denaro dal conto corrente del debitore a quello di una terza persona. In questo caso il creditore non potrà agire nei confronti del terzo, non vantando alcun titolo e/o diritto nei confronti di questi.
Tuttavia, bisogna tener presente che il bonifico eseguito dal debitore nei confronti del terzo potrà essere soggetto ad azione revocatoria (soprattutto laddove non ci sia una causa giustificativa come, ad es., il pagamento di un debito pregresso o del prezzo di vendita di un bene), esperibile entro 5 anni dal compimento dell’operazione.
Una ulteriore modalità che può essere utilizzata per “svuotare” il conto può consistere nell’emissione di uno o più assegni circolari (intestati allo stesso debitore o ad un terzo soggetto). Infatti, la Banca per emettere l’assegno circolare si avvale delle somme effettivamente presenti sul conto corrente. La somma per cui è stato emesso l’assegno circolare sparirà dalla disponibilità del debitore, con la conseguenza che il conto corrente risulterà “in rosso”.
Altro espediente utilizzato per eludere il pignoramento consiste nel prelevare il denaro dal conto corrente e depositarlo in una cassetta di sicurezza presso la Banca. Il contenuto delle cassette di sicurezza è, infatti, segreto. Tuttavia, il creditore potrebbe venire a conoscenza dell’esistenza della cassetta di sicurezza attraverso la consultazione dell’Anagrafe Tributaria.
In ogni caso, qualunque sia la strategia che si intenda adottare, bisognerà muoversi in tempi brevi, considerando che il creditore, trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, potrà notificare il pignoramento, con conseguente congelamento della situazione patrimoniale del debitore.