La questione non è certo nuova, essendo stata oggetto di numerose pronunce, anche tra loro discordanti.
Tra le ultime pronunce in ordine a questa questione, vi è la sentenza del Tribunale di Salerno n. 576 del 3 febbraio 2017, che si è occupata di un caso in cui un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del Comune di Salerno, al fine di ottenere la condanna del medesimo al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta su una buca presente sul manto stradale, che gli aveva causato diverse lesioni e contusioni.
Il danneggiato osservava, infatti, che l’insidia rappresentata dalla buca non era segnalata e non vi era alcun divieto di transito in quel tratto di strada.
Di conseguenza, secondo l’attore, il sinistro doveva essere ricondotto alla responsabilità del Comune di Salerno.
Il Tribunale di Salerno, pronunciandosi nel merito della questione, riteneva di dover dar ragione al danneggiato, riconoscendogli il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Secondo il Tribunale, al caso di specie doveva applicarsi l’art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cosa in custodia), dal momento che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13364 del 2014, aveva precisato che tale norma trova applicazione anche in caso di “negligente manutenzione delle strade cittadine”, evidenziando che, l’ente proprietario o gestore della strada ha sempre la possibilità di segnare, con i cartelli previsti dal Codice della Strada, le insidie eventualmente presenti sul manto stradale.
Nel caso di specie, il Tribunale osservava che sussisteva un’effettiva “pericolosità ed insidiosità” della strada in cui era avvenuto il sinistro, che era stata confermata anche dalle dichiarazioni dei testimoni sentiti in corso di causa.
I testimoni che avevano assistito all’incidente avevano, infatti, riferito che il soggetto in questione era caduto su una buca, che si era creata a causa della mancanza dei sampietrini e che tale ostacolo non era segnalato e non era nemmeno facilmente visibile.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, appariva evidente che il danneggiato non poteva rendersi conto del pericolo, “anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale”.
Pertanto, doveva essere affermata la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto il medesimo non aveva fornito la prova che il sinistro si fosse verificato per “caso fortuito”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva di dover affermare la responsabilità del Comune convenuto in giudizio, condannando il medesimo al pagamento, in favore del danneggiato, di una somma pari a oltre Euro 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno.