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Niente risarcimento per il pedone caduto su una buca presente nel manto stradale

Niente risarcimento per il pedone caduto su una buca presente nel manto stradale
Se il sinistro si verificato per "caso fortuito" e il danno poteva essere evitato se il pedone avesse prestato maggiore attenzione mentre camminava nulla è dovuto a titolo di risarcimento.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1736 del 13 febbraio 2017, si è occupato di un interessante caso, in cui un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della caduta su una buca presente sulla strada.

Nello specifico, il soggetto in questione aveva evidenziato che, passeggiando lungo la strada, egli era finito “in una buca apertasi improvvisamente nel manto stradale non prevedibile e non segnalata cadendo rovinosamente a terra”.

A seguito della caduta, il danneggiato era stato portato al Pronto Soccorso, dove gli era stata diagnosticata una distorsione della caviglia sinistra e una contusione al ginocchio destro.

Il Tribunale, pronunciatosi nel primo grado di giudizio, rigettava la domanda proposta dal danneggiato, osservando che le circostanze esposte escludevano la responsabilità del Comune nella produzione del sinistro.

Era, infatti, emerso che la buca in questione non rappresentava una vera e propria “insidia”, non trovando, dunque, applicazione l’art. 2051 cod. civ. (responsabilità da cosa in custodia).

Ai sensi di tale disposizione, infatti, il custode di una cosa (in questo caso il Comune, custode della strada), è responsabile per i danni arrecati dalla cosa custodita, a meno che non venga provato che il danno si è verificato per un “caso fortuito”, vale a dire per un evento imprevisto e imprevedibile.

Nel caso di specie, in particolare, secondo il Tribunale il sinistro si era verificato, appunto, per “caso fortuito”, che può dirsi configurato che in caso di “repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo necessario a provvedere”.

Dalla documentazione fotografica prodotta in corso di causa, infatti, si poteva facilmente evincere che la buca in cui era inciampato il danneggiato era “di pochi centimetri” e “posizionata quasi centralmente sulla strada e perfettamente visibile”.

Di conseguenza, secondo il giudice, appariva “inverosimile (…) che la buca si possa essere aperta improvvisamente al passaggio dell’attrice” e il Comune non poteva essere considerato responsabile.

Precisava il Tribunale, inoltre, che “una maggiore attenzione da parte dell’attrice avrebbe impedito la caduta ed i conseguenti danni i quali non trovano la loro efficienza causale nella cattiva manutenzione della strada ma nell’incauto comportamento del pedone”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria proposta dal pedone danneggiato, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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