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Buca sulla strada e sinistro

Buca sulla strada e sinistro
Se il pericolo era riconoscibile ed evitabile allora la buca sulla strada non dà diritto al risarcimento dei danni.
E’ del 14 giugno 2016, una nuova interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale e di “responsabilità da cosa in custodia”, di cui all’art. 2051 codice civile (Cass. civ., sent 14 giugno 2016 n. 12174).

Nel caso esaminato dalla Corte, il conducente e il proprietario di un motociclo avevano agito in giudizio al fine di veder condannato il Comune al risarcimento dei danni subiti a causa della caduta del motociclista, in corrispondenza di una buca non presegnalata.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria, ma la sentenza veniva riformata in grado d’appello, in quanto la Corte d’Appello riteneva che l’evento dannoso dovesse essere ricondotto al comportamento colposo del motociclista medesimo.

Il conducente del motoveicolo, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva, dunque, ricorso per Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’Appello avrebbe violato gli artt. [[n2051]] e 1227 codice civile, ritenendo che il Comune non fosse responsabile dell’accaduto, in considerazione del fatto che il conducente della moto “abitava nelle vicinanze e conosceva esattamente la situazione dei luoghi”.

Il ricorrente rileva, infatti, che tale circostanza non può rappresentare il “caso fortuito” che, ai sensi dell’art. 2051 codice civile, esenta da responsabilità il custode della cosa dalla quale deriva l’evento dannoso.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, il “caso fortuito” dovrebbe intendersi avverato solo “quando l’evento dannoso sia riconducibile ad esclusiva condotta dell’utente della strada e la situazione di essa degrada a mera occasione, e non costituisce causa dell’evento dannoso e della responsabilità di chi sulla predetta strada ha l’obbligo di sorveglianza”.

Nel caso di specie, invece, secondo il ricorrente, si era verificata “la caduta del ciclomotore in una zona in cui era presente una buca, coperta da ghiaia e terriccio e non presegnalata”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.

Secondo la Corte, infatti, la Corte d’Appello aveva accertato che non si trattava di una vera e propria buca ma di un semplice “avvallamento, non particolarmente profondo” e che il medesimo “non consisteva in una alterazione o mancanza del manto stradale, ma coincideva con la presenza di un giunto tecnico di dilatazione in corrispondenza di un ponte, cioè di un elemento necessariamente esistente in presenza di un ponte”.

Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che “la presenza dell’avvallamento era riconoscibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza”.

Inoltre, secondo la Cassazione, il fatto che il ricorrente abitasse nelle vicinanze, non era stato utilizzato “per porre una presunzione di conoscenza a suo carico, non compatibile con i principi di cui all’art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme agli altri nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia”.

E’ in questo contesto, quindi, che la Corte di secondo grado giungeva ad affermare la responsabilità del conducente nell’aver riportato le conseguenze dannose lamentate, le quali si erano verificate in una situazione “non grave, prevedibile, evitabile o anche affrontabile senza riportarne danni”.

In proposito, la Cassazione ricorda che già con la sentenza n. 15375 del 2011, è stato affermato il principio secondo cui “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica”.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione rigettava, dunque, il ricorso proposto dal motociclista danneggiato, compensando tra le parti le spese di lite, in considerazione degli esiti alterni dei due precedenti gradi di giudizio.


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