La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:
- cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio.
Tanto introduttivamente chiarito, occorre chiedersi se a questa provvidenza possano avere diritto anche gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Ebbene, a tale quesito ha recentemente fornito risposta la Corte costituzionale, con sentenza n. 54 del 4 marzo 2022.
Nello specifico, con la citata pronuncia, la Consulta ha evidenziato
- che le disposizioni che prevedono il bonus bebè (cioè l’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190) escludono i cittadini extracomunitari privi del permesso di lungo periodo dal novero dei soggetti aventi diritto agli emolumenti;
- che la CGUE, con sentenza del 2 settembre 2021, ha risposto ai quesiti formulati dalla Consulta con rinvio pregiudiziale affermando l’incompatibilità delle norme italiane a) con l’art. 34 della Carta di Nizza sul diritto all’assistenza sociale; b) con l’art. 12 della Direttiva UE n. 2011 del 1998, che prevede la parità di trattamento tra cittadini comunitari e dei paesi terzi.
La tutela della maternità e dell'infanzia, dunque, non può tollerare distinzioni arbitrarie e irragionevoli.