Ma il proprietario è davvero obbligato ad accettare questa soluzione e a rottamare l'auto? La risposta è: non necessariamente e punto di riferimento normativo è e resta il primo comma dell'art. 2058 del c.c., relativo al risarcimento in forma specifica. In linea generale, chi ha subito un danno può chiedere che il bene venga ripristinato, anziché ricevere esclusivamente una somma di denaro. Nel caso di un'automobile danneggiata questo può tradursi nella richiesta di riparazione del veicolo dal carrozziere.
Il legislatore dà prevalenza alla reintegrazione in forma specifica poiché questa è quella che meglio risponde all'esigenza riparatoria. Il risarcimento in forma specifica, tuttavia, non costituisce un diritto illimitato. La stessa norma consente al giudice di disporre il risarcimento per equivalente, cioè attraverso il pagamento di una somma, quando la riparazione risulti eccessivamente onerosa per il responsabile. La previsione esprime il principio solidaristico (art. 2 Cost. che impone di tenere conto degli interessi di entrambe le parti in conflitto.
La questione non può essere risolta guardando esclusivamente al prezzo dell'auto. Non basta, infatti, confrontare il costo della riparazione con il valore commerciale dell'auto: di volta in volta, occorrerà valutare tutte le circostanze concrete e l'interesse del proprietario a conservare quel veicolo. Proprio su questi aspetti si è espressa la Cassazione con l'ordinanza n. 10686 del 20 aprile 2023, indicando un principio giurisprudenziale generale: il semplice superamento del valore commerciale del veicolo, da parte del costo della riparazione, non determinerà automaticamente l'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ossia la sua anti-economicità.
In pratica: non c'è alcuna regola matematica per cui, se un'auto oggi vale 3mila euro e ripararla ne costa 5mila, l'assicurazione possa necessariamente limitarsi a liquidare 3mila euro spingendo il proprietario a rottamare il suo veicolo. La somma eventualmente proposta dai liquidatori è frutto di una prassi negoziale atta a evitare possibili strascichi in tribunale. Ma, in verità, vanno valutate tutte le circostanze concrete emergenti. Il proprietario, infatti, potrebbe avere ragioni pratiche e apprezzabili per voler conservare proprio quella vettura. Può, per esempio, conoscerne perfettamente la storia manutentiva, sapere quali interventi siano stati effettuati e preferire una macchina di cui conosce condizioni e affidabilità rispetto all'acquisto di un altro veicolo usato di pari valore, del quale non conosce la storia. Perciò il valore di mercato non esaurisce necessariamente il valore concreto che il mezzo rappresenta per il suo proprietario.
D'altro canto, il diritto alla riparazione incontra un limite fondamentale: il risarcimento non può trasformarsi in un ingiustificato arricchimento successivo all'incidente automobilistico. Vero è che obiettivo del risarcimento è riportare il danneggiato - per quanto possibile - nella situazione patrimoniale precedente al sinistro, ma di certo non è consentirgli di ottenere un'automobile migliore di quella che aveva prima.
Il problema può emergere, per esempio, quando su una vettura molto vecchia vengono installati componenti completamente nuovi. Se la sostituzione di parti usurate determina un significativo incremento del valore del veicolo rispetto alle condizioni precedenti all'incidente, può rivelarsi necessario tenere conto di tale beneficio. Se così fosse il risarcimento potrebbe essere ridotto, applicando una decurtazione corrispondente al maggior valore acquisito dall'auto grazie ai componenti nuovi. In questo modo si eviterebbe che il proprietario riceva, attraverso la riparazione, un beneficio economico superiore al danno effettivamente subìto. Da qui deriva anche il concetto di scarto d'uso o vetustà, con cui si considera l'usura del componente preesistente rispetto a quello nuovo. Non si tratta, però, di una percentuale fissa e automaticamente applicabile a ogni riparazione: la valutazione andrà effettuata in relazione al caso concreto e alla natura dei componenti sostituiti. E, di volta in volta, saranno le singole circostanze a stabilire l'eventuale eccessiva onerosità della riparazione e la ragionevolezza dello scarto tra costo di ripristino e valore complessivo della vettura.
Inoltre, il fatto che il proprietario preferisca riparare l'auto non significa che possa sempre pretenderlo. La riparazione può risultare non praticabile quando il veicolo ha riportato danni strutturali o tecnici tali da impedirne il ripristino in condizioni di sicurezza e conformità. Analogamente, anche una spesa di riparazione del tutto sproporzionata rispetto al risultato ottenibile può giustificare il passaggio dal risarcimento in forma specifica a quello per equivalente. In questi casi il proprietario riceverà una somma di denaro anziché il costo integrale del ripristino.
Attenzione però: quando si procede al risarcimento per equivalente, il valore commerciale del veicolo sarà elemento importante, ma non necessariamente l'unica voce da considerare. A seconda delle circostanze e purché ne siano dimostrati i presupposti, assumeranno rilievo anche ulteriori costi direttamente collegati al sinistro, come quelli necessari per la rottamazione e la radiazione del veicolo dal PRA. Se la vettura deve essere sostituita, possono altresì rilevare le spese amministrative effettivamente necessarie per acquistare e intestare un altro mezzo, nei limiti in cui siano causalmente collegate al danno e giuridicamente risarcibili.
Anche il fermo tecnico, cioè il periodo durante il quale il veicolo non può essere utilizzato a causa del sinistro, può assumere rilievo risarcitorio. Non va però considerato un rimborso automatico del semplice disagio: la sua concreta risarcibilità andrà valutata alla luce delle circostanze e della prova del pregiudizio subìto. E naturalmente, se il proprietario conserva il relitto, occorrerà considerare anche il suo eventuale valore residuo nella determinazione complessiva del risarcimento, per evitare duplicazioni.
Tirando le somme, un'auto che vale meno del costo necessario per ripararla non deve essere automaticamente considerata "da rottamare". Come visto, l'art. 2058 del Codice Civile consente, in presenza dei relativi presupposti, di chiedere il ripristino del veicolo. Tuttavia, la riparazione deve essere concretamente possibile, non eccessivamente onerosa e non deve produrre un ingiustificato arricchimento del proprietario.