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Assegno di inclusione, hai l'obbligo di recarti presso i centri di impiego o rischi la sospensione: nuova circolare INPS

Assegno di inclusione, hai l'obbligo di recarti presso i centri di impiego o rischi la sospensione: nuova circolare INPS
In questi giorni i percettori dell’ADI sono chiamati a recarsi presso i Centri per l’impiego per l’avviamento alle attività lavorative
Per tutti i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) è in arrivo, tramite messaggio o e-mail, una comunicazione del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), che li invita a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD), con conseguente obbligo di recarsi presso il Centro per l’impiego più vicino.

Con la circolare prot. n. 7232 del 21 maggio 2024, il Ministero del Lavoro ha sollecitato tutti i percettori dell’ADI ad assolvere, nel più breve tempo possibile, agli obblighi suddetti.
Invero, chi ha effettuato la richiesta dell’ADI è tenuto, innanzitutto, a sottoscrivere il PAD. Dopodiché, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione, dovrà recarsi presso il Centro per l’impiego territorialmente più vicino.
Il mancato svolgimento di tali attività da parte dei beneficiari comporterà, come ricordato dal Ministero del Lavoro nella circolare prot. n. 7232 del 21.05.2024, la sospensione dal beneficio per un periodo di 90 giorni.
Qualora però l’inerzia perduri in assenza di qualsivoglia valida giustificazione da parte del richiedente, allora avverrà la cancellazione dell’ADI, con conseguente perdita definitiva del diritto a percepirlo.

L’ADI ha di fatto sostituito il Reddito di cittadinanza. La misura è stata introdotta il 1° gennaio 2024 ed è prevista a favore dei nuclei familiari che includano almeno un minorenne, un over 60, un disabile o un soggetto in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociali.
Dopo la presentazione dell’istanza, i richiedenti devono iscriversi al SIISL, sottoscrivere il PAD e successivamente prendere parte ad un percorso di inclusione sociale.
Alcuni dei percettori inoltre saranno anche avviati allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Con la detta circolare, quindi, il Ministero ha invitato i vari beneficiari ritenuti “attivabili”, cioè idonei a svolgere un’attività lavorativa, a recarsi presso i rispettivi Centri per l’impiego.
In questi giorni quindi il SIISL sta provvedendo a contattare, tramite messaggi o e-mail, i vari soggetti sui quali grava l’obbligo di attivazione lavorativa.

Il mancato assolvimento dei detti obblighi produce ovviamente delle conseguenze per i beneficiari.
La prima conseguenza consiste nella sospensione dell’ADI, per un periodo di massimo 90 giorni. La riattivazione dell’erogazione dell’assegno avverrà solo qualora il SIISL rilevi che il beneficiario abbia sottoscritto un nuovo patto di servizio, oppure quando il patto già esistente venga integrato mediante l’indicazione delle agenzie per il lavoro.
A seguito della riattivazione dell’ADI, verranno erogati anche gli arretrati non percepiti durante il periodo di sospensione.
È previsto però che, decorso il suddetto termine di 60 giorni, il beneficiario - che non si sia recato presso il Centro per l’impiego - verrà convocato direttamente dallo stesso Centro. Qualora però l’inerzia perduri, nonostante l’avvenuta convocazione e il beneficiario non fornisca alcuna giustificazione, lo stesso decadrà dal sussidio.
La decadenza dall’ADI si verifica anche nei casi in cui il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l’integrazione del patto di servizio personalizzato, oppure quando non prenda parte ai corsi o alle iniziative di riqualificazione previsti.

Posizione diversa, invece, hanno i percettori di ADI appartenenti alle categorie 2 e 4. Per gli stessi, infatti, è prevista la mera facoltà (e non l’obbligo) di attivazione lavorativa. In questi casi, i Centri per l’impiego attiveranno le procedure di presa in carico ordinarie previste per le ipotesi di adesione volontaria.


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