Dal
18 dicembre, è possibile finalmente fare domanda per l'
Assegno di Inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico introdotta dall'
art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
La domanda è proponibile online, sul sito dell INPS, oppure tramite CAF o Patronato.
L'ADI è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 e rappresenta una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
In particolare, l'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
In particolare, l'Assegno di Inclusione si compone di due parti.
Da un lato, una quota A, consistente in un'integrazione del reddito familiare fino ad una soglia di 6.000 euro. Tale somma va poi moltiplicata per il parametro corrispondente della scala di equivalenza, a seconda della composizione del nucleo familiare.
Sarà corrisposta altresì un'eventuale quota B, consistente in un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, fino a 3.360 euro annui.
Quindi, da un lato un sostegno al reddito, dall'altro un contributo per l'affitto.
Ma ricapitoliamo chi sono i soggetti che possono fare domanda.
Ex art.
2 del DL n. 48/2023 e art. 3 del DM del 13 dicembre 2023, possono richiedere tale misura di sostegno le famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno una persona:
-
minorenne;
-
con disabilità;
-
con più di 60 anni;
-
in condizione di svantaggio e inserita in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
Inoltre, sarà necessario possedere determinati requisiti, tra cui ISEE non superiore ad euro 9.360.
Se vuoi approfondire, ne abbiamo parlato anche
qui.
Ma quanto spetta ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione?
Tale misura va a sostituire il vecchio reddito di cittadinanza e, anche per questa forma di sostegno, l’importo varia in base a diversi fattori, tra cui la composizione del nucleo familiare.
Per quanto riguarda il contributo di sostegno al reddito, l’indennità non potrà essere di importo inferiore ad euro 480 all’anno, con un contributo massimo di 6.000 euro annui, ossia 500 euro al mese, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Per quanto riguarda, invece, il contributo per il canone di locazione, questo ammonta ad un massimo di 3.360 euro annui, ossia 280 euro mensili.
Il limite aumenta, invece, ad
euro 7.560 annui ed
euro 1.800 annui nel caso di nucleo familiare composto interamente da persone con almeno 67 anni oppure da persone con più di 67 anni e da altri familiari disabili o non autosufficienti.
Quindi, per calcolare l’importo dell’assegno di inclusione spettante, è necessario guardare alla scala di equivalenza, individuata all’articolo
2, comma 4, del DL n. 48/2023.
Questa è pari a 1 ed è incrementata fino aa un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
-
0,50 per ogni altro componente, anche minore, con disabilità o non autosufficiente;
-
0,40 per ogni altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
-
0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura (articolo 6, comma 5, lettera d), del DL n. 48/2023);
-
0,30 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;
-
0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
-
0,10 per ogni ulteriore minore.
Non potranno però essere conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia, salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Inoltre, il parametro della scala di equivalenza previsto per i carichi di cura è riconosciuto ad un solo componente del nucleo familiare.
In particolare, nella
circolare n. 105/2023, l'INPS ha riportato in tabella alcuni esempi relativi all’applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.
Composizione del nucleo familiare |
Parametro applicato |
Soglia di reddito in euro annui |
Nucleo di un adulto in condizione di disabilità |
1 |
6.000 |
Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza |
1,30 |
7.800 |
Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni |
1,30 |
7.800 |
Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni |
1,70 |
10,200 |
Nucleo con due adulti e tre figli minori |
1,80 |
10.800 |
Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile |
1,90 |
11.400 |
Come specificato dall'INPS, alla cui circolare vi rimandiamo nel caso di dubbi o per approfondire, la formula del calcolo dell’importo è la seguente:
[(valore soglia del reddito familiare (6.000*la scala di equivalenza dell’Adi) - reddito familiare) + canone di locazione (ove presente)]:12