Cuccioli, contanti e firme mai apposte
Gli allevatori pubblicizzavano i cuccioli online e, prima ancora dell'incontro, chiedevano agli acquirenti di inviare la fotografia dei propri documenti d'identità. All'appuntamento in allevamento, il cane veniva consegnato dietro pagamento in denaro contante, senza che venisse emessa alcuna ricevuta né fattura di vendita.
L'acquirente, dunque, al momento della consegna, riceveva la scheda identificativa del cane già interamente precompilata, con i suoi dati anagrafici, la fustella del microchip e timbro e firma del veterinario. Tuttavia, i clienti non avevano mai conosciuto né incontrato di persona il professionista. La scheda attestava che il microchip era stato inoculato dal veterinario al momento dell'acquisto e che questi aveva personalmente identificato il proprietario dell'animale, ma si trattava di affermazioni prive di qualsiasi corrispondenza con la realtà.
Vi era poi un'ulteriore falsità, di natura contabile oltre che documentale: le schede indicavano come primo e immediato proprietario del cane l'acquirente finale e non l'allevatore. In questo modo veniva cancellata ogni traccia del passaggio commerciale intermedio, consentendo agli allevatori di incassare i proventi delle cessioni interamente in nero. Inoltre, per numerosi esemplari, erano state predisposte due schede distinte: una consegnata all'acquirente e una diversa, rinvenuta presso l'allevamento o gli ambulatori, con firme palesemente contraffatte; molti acquirenti, peraltro, non avevano riconosciuto come propria la firma apposta sulle schede pervenute all'anagrafe canina.
Il Tribunale di Cuneo, in primo grado, aveva condannato il veterinario a un 1 anno e 8 mesi di reclusione. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 2 luglio 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia dichiarando prescritte le condotte anteriori al 3 agosto 2017 e riconoscendo le attenuanti generiche, rideterminando la pena in 1 anno di reclusione, ma aveva confermato nel resto la responsabilità dell'imputato, ribadendo sia la qualifica di pubblico ufficiale del veterinario sia la natura pubblica della scheda.
Funzione pubblica, poteri certificativi e atto pubblico
Il veterinario aveva proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il primo contestava la qualificazione giuridica del fatto, negando che un veterinario libero professionista potesse rivestire la qualifica di pubblico ufficiale e che la scheda potesse considerarsi atto pubblico. Al massimo, secondo la difesa, il professionista potrebbe rivestire la funzione di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 del c.p. e la scheda non sarebbe che un documento ricognitivo privo di autonoma rilevanza pubblicistica, atteso che l'unico soggetto deputato all'inserimento dei dati nell'archivio informatizzato resterebbe il servizio veterinario dell'ASL. Il secondo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 481 del c.p., relativo al falso ideologico in certificati. Il terzo denunciava vizi motivazionali e l'omesso esame di dichiarazioni di acquirenti che avrebbero affermato di essersi recati personalmente dal veterinario e di aver assistito all'apposizione del microchip.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha rigettato i primi due come infondati.
Gli Ermellini partono dalla legge regionale Piemonte n. 18 del 2004, in particolare dai suoi artt. 3, 4 e 6, che disciplinano il procedimento di identificazione dei cani. La norma regionale prevede due fasi distinte: la prima, identificativa e documentativa, affidata anche al veterinario libero professionista autorizzato, il quale registra le generalità del proprietario, segnala l'animale, applica il microchip e compila la scheda; la seconda, di registrazione, riservata al servizio veterinario dell'ASL, che provvede all'inserimento dei dati nell'archivio informatizzato.
In base a questo meccanismo, il veterinario non è un semplice intermediario che riceve e trasmette dati forniti da altri, ma il soggetto al quale la legge affida direttamente il compimento dell'atto identificativo e la sua documentazione. La circostanza che la fase finale spetti all'ASL non priva di natura pubblicistica la parte anteriore ma, anzi, ne determina la piena rilevanza amministrativa e probatoria.
Con riferimento alla qualifica soggettiva, la sentenza richiama le Sezioni Unite n. 34036 del 29 maggio 2025, le quali hanno ribadito che la qualifica di pubblico ufficiale si determina secondo un criterio oggettivo-funzionale. Essa spetta anche al privato che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, eserciti poteri certificativi e deriva dall’esercizio della funzione, non dal rapporto di dipendenza da un ente pubblico. Applicando tale criterio al caso in esame, il veterinario autorizzato - che identifica il cane e compila la scheda - esercita una pubblica funzione amministrativa con poteri certificativi, attestando fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono il presupposto della successiva registrazione anagrafica.
Pertanto, le false attestazioni contenute nelle schede canine integrano pienamente il delitto di falsità ideologica in atto pubblico, di cui all’art. 479 del c.p., in quanto il documento attesta come compiuti in prima persona, o avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, fatti che in realtà non si sono mai verificati. Per le stesse ragioni, la riqualificazione in falso in certificati ex art. 481 c.p. è stata respinta, dal momento che quella norma presuppone un soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale, condizione che nel caso di specie non ricorre.