La vicenda riguardava una moglie alla quale, in
primo grado, era stato riconosciuto un
assegno di mantenimento provvisorio, negato però in sede di appello, nonostante la donna avesse prodotto in
giudizio la
certificazione medica che le attribuiva una sindrome ansioso-depressiva con disturbo di personalità.
La donna ha così proposto
ricorso in Cassazione, la quale si è pronunciata con l'
ordinanza n. 770/2019, respingendo il ricorso.
Le motivazioni addotte in questa sede dalla Corte hanno fatto riferimento all'accertamento o meno della sussistenza di una capacità lavorativa della richiedente, distinguendo tra quella specifica e quella generica, ed all’onere probatorio in capo a questa.
Come avevano già precedentemente osservato i giudici d’
appello, anche la Cassazione ha escluso che nel caso in esame fosse sussistente quello
stato di bisogno richiesto dall'articolo
438 del codice civile per la concessione dell’assegno provvisorio ex art.
446, in quanto la moglie aveva la capacità di poter svolgere un
lavoro anche
meramente esecutivo (come ad esempio le pulizie domestiche), cioè una
capacità lavorativa generica.
Dunque, se la malattia non è idonea a compromettere completamente la capacità lavorativa del richiedente, gli
alimenti vanno negati: per escludere lo stato di bisogno, secondo i giudici, basterebbe la capacità generica di lavorare.
Per ottenere l’assegno provvisorio richiesto, la donna dovrebbe essere in grado di dimostrare di non essere riuscita a trovare o a mantenere un'occupazione, anche solo di tipo meramente esecutivo, a causa della patologia diagnosticata.
Nella stessa sede, la Corte ha sottolineato che l'onere probatorio deve essere assolto dal richiedente l’assegno. Nel caso in esame, la prova dell’insussistenza di una capacità lavorativa anche solo generica non era stata raggiunta a causa della presentazione del certificato medico fuori dal termine.