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Agenzia delle Entrate, zero tasse se converti i premi produzione in busta paga in contributi ai fondi pensione: ecco come

Agenzia delle Entrate, zero tasse se converti i premi produzione in busta paga in contributi ai fondi pensione: ecco come
Scopriamo perché conviene convertire i premi di risultato in contributi ai fondi di pensione complementare
L’Agenzia delle Entrate (AE), in risposta a un quesito formulato dal Fondo pensione, ha fornito un parere dettagliato riguardo alla conversione dei premi di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari (risposta n. 154/E del 15 luglio 2024). Il parere, in particolare, chiarisce aspetti fondamentali del regime fiscale applicabile a tali operazioni, facendo riferimento all'articolo 1, comma 184-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Cosa afferma nel dettaglio il citato comma 184-bis?

La disposizione stabilisce che i contributi versati a forme pensionistiche complementari - in sostituzione del premio di risultato - non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Ciò significa che tali contributi non sono soggetti a tassazione, sia nella fase della contribuzione ai fondi pensionistici, sia al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche.

Cos’è il premio di risultato?

Detto anche premio di produzione, il premio di risultato è una quota di retribuzione aggiuntiva che l’azienda riconosce ai suoi dipendenti qualora si ottengano incrementi di produttività, di redditività o di qualità, efficienza e innovazione. Tali aumenti devono, per legge, essere verificabili e misurabili. Si ricorda inoltre che, per i premi di risultato erogati nel corso dell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta al 5%. In modo analogo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha esteso l’applicazione dell’aliquota pari al 5% anche agli importi erogati nell’anno in corso.

Ma in cosa consiste la previdenza complementare?

La previdenza complementare, disciplinata dal D. Lgs. n. 252/2005, rappresenta un ulteriore pilastro del sistema pensionistico finalizzato ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dalla previdenza di base obbligatoria.

A seguito della riforma attuata dal legislatore con il citato D. Lgs. n. 252/2005, sono stati introdotti significativi incentivi tributari, sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate. Detti incentivi sono sinteticamente riportati di seguito:
  • deducibilità fino a 5.164,57 euro - dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef - dei contributi versati da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro. Nel caso in cui i predetti contributi non vengano dedotti, occorrerà informarne il Fondo pensione affinché questi ne tenga conto in fase di erogazione, escludendo da imposizione la somma corrispondente ai contributi deducibili ma non dedotti;
  • non tassabilità, nella fase di liquidazione della prestazione erogata al lavoratore, della quota di contributo previdenziale non dedotta dal reddito in fase di accumulo, per mancanza di capienza nel reddito dichiarato o perché eccedente la soglia massima ammissibile di 5.164,57 euro.


Esempio: nel 2023 sono stati versati 6.000 euro nel Fondo pensione e, in sede di modello 730 del 2024, si deducono i 5.164,57 euro a disposizione. I restanti 835,43 euro vanno comunicati come non dedotti entro il 31 dicembre 2024.


Nel parere fornito da AE si richiama, inoltre, la circolare n. 5/E del 2018, nel punto in cui è stata fornita, a tutela del contribuente, l’indicazione di comunicare alla forma di previdenza complementare sia l’ammontare dei contributi non dedotti, sia l’ammontare dei contributi sostitutivi del premio di risultato, in quanto il fondo di previdenza complementare deve avere conoscenza anche dell’importo dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato che, come previsto dal comma 184-bis, non devono concorrere alla formazione della base imponibile della prestazione pensionistica.

L’Agenzia delle Entrate precisa anche che, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione, nell'ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest'ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.


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