L'Agenzia delle Entrate-Riscossione indica che il pignoramento immobiliare non può essere effettuato quando l'immobile è contemporaneamente:
- l'unico immobile di proprietà del debitore;
- destinato a uso abitativo;
- il luogo nel quale il debitore risiede anagraficamente;
- non classificato come immobile di lusso;
- non appartenente alle categorie A/8 e A/9.
La protezione riguarda infatti la procedura di riscossione esattoriale e non si estende automaticamente ai creditori privati.
I requisiti per procedere includono:
- importo del debito con il Fisco superiore a euro 120.000;
- patrimonio immobiliare complessivo del debitore pari almeno a euro 120.000;
- possibilità per il debitore di effettuare il pagamento a rate.
Si ricorda ai contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle entrate-Riscossione in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme da versare in più rate di importo non inferiore a 50 euro.
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate:
- sono da considerarsi, in particolare, estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo e non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta in data antecedente alla presentazione dell’istanza.
Sono dilazionabili le somme iscritte a ruolo. Il ruolo, si chiarisce, è un elenco predisposto dagli Enti creditori e trasmesso ad AdeR con i nominativi dei debitori, la tipologia del credito da riscuotere e le relative somme che sono state pagate (in tutto o in parte).
I presupposti richiesti da AdeR per potere accedere al beneficio della rateizzazione prevedono che il contribuente, a seconda dei casi, dichiari o anche comprovi in sede di presentazione della richiesta:
• la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
• la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
• il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
Se il creditore è una banca, la situazione cambia.
Se il debito deriva, per esempio, da un finanziamento bancario, da un debito verso un fornitore o da obbligazioni condominiali, non si applica automaticamente il divieto previsto per l'Agente della riscossione.
In altre parole, l'espressione “la prima casa non si può pignorare” è fuorviante se utilizzata in senso generale.
La particolare tutela prevista dalla legge riguarda infatti specifiche procedure e specifici presupposti.
È quindi indispensabile capire prima chi sta chiedendo il pagamento.
E il fondo patrimoniale?
Il fondo patrimoniale è un istituto che consente ai coniugi, o anche ad un terzo per tramite di un testamento, di destinare determinati beni ai bisogni della famiglia.
Esso è regolato, oltre che dall’atto costitutivo, dal libro I, Titolo VI, Capo III del codice civile disciplinante il “regime patrimoniale della famiglia” e, precisamente, dagli artt. 167 c.c. e successivi.
La ragione per la quale vi può essere la costituzione di un fondo patrimoniale va ricercata nell’intento di porre al riparo determinati beni e vincolarli, in tal modo, all’esclusivo uso familiare.
Proprio tale finalità ha dotato l’istituto di una particolare resistenza verso le aggressioni esecutive di terzi, tanto che l’art. 170 c.c. precitato dispone che l’“esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il fondo patrimoniale viene, quindi, spesso presentato come uno strumento per rendere la casa impignorabile.
Anche questa affermazione, però, è troppo semplicistica.
Il fondo patrimoniale può offrire una tutela in determinate situazioni, ma non costituisce uno scudo assoluto contro i creditori.
La sua efficacia dipende, tra l'altro, dalla natura del debito e dalle circostanze nelle quali il fondo è stato costituito.
Inoltre, quando un atto viene compiuto con effetti pregiudizievoli per i creditori, possono entrare in gioco gli strumenti previsti dall'ordinamento per contestarlo.
Per questo motivo è sbagliato sostenere che “basta mettere la casa in un fondo patrimoniale per renderla impignorabile”.
E trasferire la casa a un figlio può risolvere il problema?
È un'altra delle soluzioni che circolano frequentemente.
Ma anche qui occorre molta cautela: donare o vendere la casa quando esistono già debiti non significa automaticamente sottrarla ai creditori.
Un trasferimento patrimoniale può essere contestato quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
Nel caso dei debiti fiscali, inoltre, esistono situazioni nelle quali atti fraudolenti compiuti con l'obiettivo di rendere inefficace la riscossione possono avere anche conseguenze penali.
L'ordinamento prevede infatti il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in presenza delle condizioni stabilite dalla norma. La disciplina attuale contempla, tra l'altro, l'ipotesi di alienazioni simulate o altri atti fraudolenti sui beni quando siano finalizzati a rendere inefficace la riscossione e l'ammontare complessivo di imposte, interessi e sanzioni superi 50.000 euro.