Nella specie il provvedimento raccoglie:
- i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai;
- le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Fra le novità si segnala l’ingresso dei principi di proporzionalità e di offensività in tema di determinazione delle sanzioni.
Quali gli effetti nella sfera giuridica del contribuente?
Il nuovo Testo unico modifica l’art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, rubricato nel testo vigente “Principio di legalità”, aggiungendovi il comma 3-bis, al fine di prevedere che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie sia altresì improntata ai principi di proporzionalità e offensività.
Secondo il principio di legalità, nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Il principio di proporzionalità, di matrice europea, impone invece che le condotte più gravi e pericolose non possano essere poste sullo stesso piano di quelle di minor rilievo, stabilendosi per tutte una sanzione in misura fissa. A tale proposito, nella sentenza n. 95/2022, la Corte costituzionale ha affermato che il principio della proporzionalità rinviene il suo fondamento nell’art. 3 Cost..
Quanto al principio di offensività, con riferimento all’ambito penale giova richiamare l’attenzione sull’art. 49, comma II del codice penale, a norma del quale la punibilità è esclusa quando, per l’inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso.
In aderenza ai declamati principi, la punibilità del contribuente è esclusa se questi:
- si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica;
- provvede, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta.
È inoltre modificato l’art. 7 del D. Lgs. n. 472 del 1997, in materia di criteri di determinazione delle sanzioni. Le norme vigenti prevedono che nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali (comma 1) e la personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali (comma 2).
La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento o non irrogata (ai sensi degli articoli 13, 16 e 17) o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.
Quali violazioni sono considerate della stessa indole?
Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (comma 3). Ad esempio, sono violazioni della stessa indole l’infedele dichiarazione dei redditi perché sono errati gli ammortamenti e l’infedele dichiarazione Iva.
Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo (comma 4). Infine, salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.
Adesso, per effetto delle nuove modifiche, cambia la disciplina sanzionatoria nel caso di reiterazione delle violazioni della stessa indole. In particolare:
- nel caso di reiterazione di violazioni, la misura dell’innalzamento della sanzione è incrementata dalla vigente misura della metà al limite del doppio;
- tale incremento, in luogo di richiedere la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, si applica ove il contribuente sia incorso in altra violazione della stessa indole nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto;
- la relativa disciplina si applica ove le violazioni commesse successivamente non siano state definite con ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) o con adesione ai verbali di constatazione.
Si prevede infine che, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo anziché della metà.