Partiamo da una premessa. È un diritto delle compagnie aeree mettere in vendita più biglietti di quelli effettivamente disponibili.
Infatti, per effettuare voli che siano “al completo”, le compagnie vendono più biglietti rispetto ai posti in aereo, calcolando la probabilità che alcuni dei passeggeri non si presentino o cancellino la prenotazione (il cd. “no show” dei passeggeri).
In tali situazioni, con la sola prenotazione del volo, non c'è l'assoluta sicurezza di partire. Se si presentano tutti i passeggeri, potrebbe accadere che alcuni di questi si sentano dire che non è possibile il loro imbarco per ragioni di overbooking.
In questi casi, qual è la tutela per i passeggeri rimasti a terra?
Per i voli partiti dall'Unione Europea (con qualsiasi compagnia aerea) e/o arrivati in Unione Europea (solo se con compagnia aerea con sede in Europa), c'è il regolamento europeo n. 261/2004.
Secondo tale racconto, la compagnia aerea ha l'obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di overbooking.
Anzi, il Consiglio di Stato ha affermato che, se la compagnia aerea non fornisce o fornisce in modo incompleto le informazioni dei diritti dei passeggeri in caso di overbooking sul suo sito web, tale condotta integra una pratica commerciale scorretta.
In base al regolamento europeo, il passeggero non partito ha due alternative:
- il rimborso del costo del biglietto, allo stesso presso a cui è stato acquistato;
- il reimbarco su altro volo. In tal caso, se la partenza viene rinviata dopo più di tre ore, si avrà anche diritto ad una compensazione pecuniaria.
Però, potrebbe accadere che il passeggero non imbarcato sia testardo, rifiuti le alternative viste e pretenda di partire.
In questo caso, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, la compagnia aerea deve cercare, tra i passeggeri imbarcati, qualche volontario che sia disposto a cedere il proprio posto in cambio o del rimborso del biglietto o del reimbarco sul primo volo disponibile. A costui devono essere garantiti i servizi di assistenza durante l'attesa (dai pasti al pernottamento, fino ai trasferimenti).
L'art. 7 del regolamento europeo poi prevede che, se non c'è alcun passeggero disposto a cedere il proprio posto, allora la compagnia aerea dovrà riconoscere al viaggiatore rimasto a terra un risarcimento e il suo ammontare sarà determinato in base alla tratta aerea e ai chilometri percorsi.
Peraltro, in caso di overbooking, il passeggero non imbarcato può anche presentare reclamo (gratuitamente e personalmente) entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato, seguendo le indicazioni date da ogni compagnia aerea.
Nel caso di mancate indicazioni, l' Unione Europea ha elaborato, in lingua inglese e italiana, un modulo di reclamo per imbarco negato, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo.
L'ENAC (l'Ente nazionale per l'aviazione civile) è l'organismo responsabile in Italia dell'applicazione negli aeroporti nazionali del regolamento europeo n. 261/2004, con il potere di applicare sanzioni amministrative verso chi, dopo gli accertamenti, risulta inadempiente.