Innanzitutto, se il tuo volo viene cancellato, hai queste soluzioni:
- puoi chiedere il rimborso del prezzo del biglietto (annullando la prenotazione);
- puoi scegliere la “riprotezione”: la compagnia aerea ha l’obbligo di proporti un volo alternativo, allo stesso prezzo del biglietto originario. In tal caso, spetta al viaggiatore scegliere se accettare o meno l’offerta.
Invece, riguardo all’indennizzo in denaro, occorre sapere che la tutela cambia a seconda dei soggetti che scioperano.
Se lo sciopero è del personale della compagnia aerea, allora ti spetta l’indennizzo.
Secondo il regolamento CE 261/2004, la compagnia aerea non è tenuta a pagare se la cancellazione è dovuta a “circostanze eccezionali”, che non rientrano sotto il suo potere di controllo (come, ad es., meteo avverso, problemi tecnici straordinari).
In passato, lo sciopero del personale di compagnia era sempre considerato una circostanza eccezionale. Però, la Corte di Giustizia Europea ha interpretato in modo restrittivo il concetto di “circostanza eccezionale”.
Per la Corte, “eccezionali” sono soltanto quelle circostanze sulle quali la compagnia aerea non ha alcun controllo.
Ebbene, quando c’è sciopero del personale, la compagnia ha una forma di controllo su tale evento in quanto esso è un rischio che può derivare da conflitti con i membri del proprio personale. Solo se la compagnia aerea riesce a provare che lo sciopero c'è stato per eventi del tutto al di fuori della sua capacità di controllo e di gestione aziendale, allora essa potrà essere esonerata dal pagamento.
Nel caso di cancellazione per sciopero del personale, la compagnia dovrà corrispondere al passeggero un indennizzo in base alla lunghezza della tratta:
- per le tratte fino a 1.500 chilometri, 250 euro;
- per le tratte tra 1.500 e 3.200 chilometri, 400 euro;
- per le tratte oltre i 3.500 chilometri, 600 euro.
Tuttavia, devi sapere che non hai diritto all’indennizzo monetario in questi casi:
- se la partenza è tra 7 e 15 giorni e ti è stato offerto un volo alternativo con cui puoi partire non più di due ore prima dell’orario previsto e arrivare a destinazione meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- se la partenza è tra meno di 7 giorni e ti è stato offerto un volo alternativo con cui puoi partire non più di un’ora prima dell’orario previsto e giungere alla meta finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto;
- se la partenza è tra più di 15 giorni dall’orario di partenza previsto.
E se lo sciopero non è del personale della compagnia aerea, ma si tratta dello sciopero proclamato dal personale di servizio in aeroporto? In questo caso, non ti spetta alcunché.
Quanto detto finora vale anche per il risarcimento del danno supplementare, a cui il viaggiatore ha diritto quando ha subito ulteriori danni a causa dello sciopero (ad es., quando, per la mancata riprotezione, il viaggiatore ha dovuto acquistare il biglietto di un’altra compagnia aerea per raggiungere la destinazione finale).
Anche in questo caso, il risarcimento ti è dovuto solo nel caso di sciopero del personale della compagnia aerea.
Pertanto, se il tuo volo è stato cancellato a causa di sciopero del personale di compagnia, per richiedere l'indennizzo per cancellazione voli, devi inviare una lettera di richiesta alla compagnia aerea. Nel caso di diniego illegittimo, sarai poi costretto a rivolgerti ad un avvocato per agire in giudizio ai fini della compensazione pecuniaria.