Come è noto, le visite fiscali Inps costituiscono controlli specializzati e accertamenti medici, mirati a verificare l'effettivo stato di malattia di un lavoratore o di una lavoratrice che si assenta dal proprio impiego. Questi accertamenti servono a stabilire se la mancanza dall'ufficio - o da altro luogo di lavoro - sia giustificata da un problema di salute o se, invece, sussistano irregolarità e abusi. Al contempo le verifiche servono a garantire un corretto utilizzo delle risorse aziendali e pubbliche, perché - lo ricordiamo - dal quarto giorno di malattia, la relativa indennità è a carico di Inps.
Ebbene, in materia, nella scuola pubblica ci sono un paio di domande ricorrenti che meritano una risposta precisa, ossia: quali orari di visita fiscale si applicano ai professori e al personale ATA, ossia alle figure amministrative, tecniche e ausiliarie? I controlli possono essere compiuti anche nei festivi e nei fine settimana?
Per fugare ogni dubbio ricordiamo che l'Inps, con il messaggio 4640/2023 - e a seguito della sentenza Tar Lazio n. 16305/2023 - ha dato le necessarie indicazioni operative per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali domiciliari, di fatto uniformando i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato.
Questo significa che le visite mediche di controllo domiciliare, anche nei confronti dei docenti e di chi compone il personale ATA, dovranno essere effettuate nelle seguenti due fasce di reperibilità: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, compresi quindi anche domeniche e festivi.
In particolare, con il suddetto messaggio l'Istituto di previdenza si conforma a quanto indicato nella citata sentenza del Tar Lazio, provvedimento in cui il giudice amministrativo ha affermato che la mancata armonizzazione della disciplina dei controlli medico-fiscali tra settore pubblico e privato ha determinato - nel corso del tempo - una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori. Il tribunale ha, così, spiegato che un evento come la malattia non può essere trattato in maniera differente, sulla mera scorta del tipo di rapporto di lavoro in essere, perché ciò confliggerebbe con la piena applicazione dell'art. 32 Cost..
Tuttavia, il dipendente - e, quindi, anche il docente o l'addetto ATA - potrà assentarsi nelle fasce di reperibilità per effettuare trattamenti, controlli oppure ritiri di farmaci. Se il lavoratore non sarà in grado di giustificare l'assenza alla visita medica, scatterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie, che consistono nel parziale o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'Inps.
Ebbene, in materia, nella scuola pubblica ci sono un paio di domande ricorrenti che meritano una risposta precisa, ossia: quali orari di visita fiscale si applicano ai professori e al personale ATA, ossia alle figure amministrative, tecniche e ausiliarie? I controlli possono essere compiuti anche nei festivi e nei fine settimana?
Per fugare ogni dubbio ricordiamo che l'Inps, con il messaggio 4640/2023 - e a seguito della sentenza Tar Lazio n. 16305/2023 - ha dato le necessarie indicazioni operative per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali domiciliari, di fatto uniformando i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato.
Questo significa che le visite mediche di controllo domiciliare, anche nei confronti dei docenti e di chi compone il personale ATA, dovranno essere effettuate nelle seguenti due fasce di reperibilità: dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00 di tutti i giorni, compresi quindi anche domeniche e festivi.
In particolare, con il suddetto messaggio l'Istituto di previdenza si conforma a quanto indicato nella citata sentenza del Tar Lazio, provvedimento in cui il giudice amministrativo ha affermato che la mancata armonizzazione della disciplina dei controlli medico-fiscali tra settore pubblico e privato ha determinato - nel corso del tempo - una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori. Il tribunale ha, così, spiegato che un evento come la malattia non può essere trattato in maniera differente, sulla mera scorta del tipo di rapporto di lavoro in essere, perché ciò confliggerebbe con la piena applicazione dell'art. 32 Cost..
Tuttavia, il dipendente - e, quindi, anche il docente o l'addetto ATA - potrà assentarsi nelle fasce di reperibilità per effettuare trattamenti, controlli oppure ritiri di farmaci. Se il lavoratore non sarà in grado di giustificare l'assenza alla visita medica, scatterà l’applicazione di sanzioni pecuniarie, che consistono nel parziale o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'Inps.
Ricordiamo, infine, che le visite fiscali sono compiute dai medici fiscali dell'ente di previdenza, ossia da professionisti incaricati dall'Inps per eseguire controlli domiciliari sui lavoratori assenti per malattia. L’accertamento dell'effettiva incapacità lavorativa potrà aversi sia su richiesta del datore di lavoro che d'ufficio da parte dell’Inps, tanto nel pubblico che nel privato.