Le fasce di reperibilità - stabilite per i controlli dell’INPS in caso di malattia - sono, ora, identiche sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati. Nessuna modifica è stata invece apportata agli esoneri già previsti, alle sanzioni applicabili o alle modalità per aggiornare i dati relativi all’indirizzo presso il quale si è reperibili.
Con l’abrogazione del decreto n. 206/2017, noto come decreto Madia-Poletti, giudicato incostituzionale nella parte in cui stabiliva regole diverse per i lavoratori del pubblico e del privato, si applicano ora, senza distinzione, le stesse fasce di reperibilità per le visite fiscali. Questa uniformazione, sancita dal TAR del Lazio, è stata recepita dall’INPS nel messaggio n. 4640/2023.
Gli orari per le visite fiscali rimangono invariati anche per il 2025 e sono uguali per i dipendenti di aziende private e per quelli pubblici. Le fasce da rispettare, valide sette giorni su sette, inclusi fine settimana e festivi, sono:
- mattina: 10:00 - 12:00;
- pomeriggio: 17:00 - 19:00.
La visita fiscale è disposta dall’INPS dopo l’invio del certificato di malattia. Può avvenire d’ufficio per i dipendenti pubblici o privati con diritto alla tutela previdenziale, oppure essere richiesta dal datore di lavoro. Il certificato medico, redatto dal professionista e trasmesso all’Istituto, specifica:
- la data di inizio e quella di fine presunta della malattia;
- i dati anagrafici e l’indirizzo presso cui il lavoratore è reperibile.
I dipendenti che, durante il periodo di malattia, si trovano in un domicilio diverso da quello comunicato possono modificarlo seguendo queste procedure:
- per i lavoratori privati assicurati presso l’INPS, occorre informare preventivamente la Struttura territoriale competente e il datore di lavoro. In caso di trasferimento in un paese UE, l’Istituto può richiedere una visita preventiva, volta ad accertare l’assenza di rischi dovuti allo spostamento, mentre per paesi extra UE è necessaria un’autorizzazione;
- i dipendenti pubblici devono avvisare la propria amministrazione, che provvederà a comunicare la variazione all’INPS.
Esistono situazioni specifiche in cui è consentito ai lavoratori di non rispettare le fasce orarie di reperibilità. Tuttavia, queste assenze devono essere comunicate al datore di lavoro e giustificate. Inoltre, non devono assolutamente determinare una compromissione dello stato di salute o della guarigione del lavoratore.
I casi di esonero includono:
- cause di forza maggiore;
- gravi motivi personali o familiari;
- accertamenti specialistici coincidenti con le fasce di reperibilità.
- patologie gravi per le quali sono necessarie cure salvavita;
- stati patologici dovuti ad invalidità pari o superiore al 67%;
- una causa di servizio certificata che abbia determinato l’attribuzione della menomazione, singola o multipla, alle prime tre categorie indicate nella “tabella A” allegata al D.P.R. n. 834/1981, oppure il riconoscimento di patologie incluse nella “tabella E” dello stesso decreto (applicabile esclusivamente ai dipendenti pubblici).
- appuntamenti con il proprio medico di base, qualora non possano essere fissati in altri momenti;
- esigenza di sottoporsi a iniezioni necessarie per trattamenti legati alla patologia certificata;
- ritiro di esami diagnostici, come radiografie, correlati al certificato medico;
- trattamenti odontoiatrici urgenti;
- necessità di acquistare farmaci in farmacia.
- partecipazione ad attività di volontariato, purché compatibili con lo stato di salute dichiarato nel certificato;
- visita a familiari ricoverati in ospedale, se l’orario di accesso coincide con le fasce di reperibilità previste per i controlli fiscali.
Inoltre, l’assenza ingiustificata comporta alcune sanzioni, tra cui la riduzione della retribuzione del:
- 100% nei primi 10 giorni di malattia;
- 50% nei giorni successivi.