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L'utilità ritraibile dal reato di rapina può essere anche solo di natura morale

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L'utilità ritraibile dal reato di rapina può essere anche solo di natura morale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11467 del 19 marzo 2015 si è pronunciata in merito ad un argomento che sarà di notevole interesse per quei fidanzati/e particolarmente gelosi e diffidenti, che hanno l'abitudine o, quantomeno, la tentazione, di spiare il telefono del partner, nella convinzione di trovare qualche messaggio "compromettente".

Ebbene, attenzione a tenere questo comportamento, perché la Cassazione ha chiarito come possa essere addebitato il reato di rapina, di cui all'art. 628 codice penale, che viene punita con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da Euro 516 a Euro 2065. Precisa la disposizione che è sottoposto a tale pena "chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendo,a a chi la detiene".

Nel caso esaminato dalla Corte, un soggetto aveva, appunto, preso di nascosto il telefono della ex fidanzata, allo scopo di far vedere al padre di lei i messaggi dell'amante.

L'uomo veniva condannato, nonostante egli avesse tentato di difendersi sostenendo di aver tenuto tale comportamento solo al fine di dimostrare al padre che l'ex fidanzata lo tradiva e che, quindi, non aveva agito al fine di procurarsi un vantaggio o un profitto.
Secondo l'uomo, quindi, lo scopo della sua azione avrebbe fatto sì che l'azione non potesse essere fatta rientrare nella fattispecie della "rapina", di cui all'art. 628 c.p.

Denunciato dalla donna, l'uomo veniva condannato in primo e secondo grado. Proposto, quindi, ricorso per cassazione, anche questo veniva rigettato.
Giunti al terzo grado di giudizio, infatti, la Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla donna, precisando come la condotta tenuta dall'ex fidanzato senz'altro integrasse il reato di rapina, di cui all'art. 628 codice penale.

In particolare, la Corte precisa come il "profitto" di cui parla la norma può consistere anche "in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene".

In altri termini, secondo la Cassazione il fine di profitto che è richiesto dall'art. 628 c.p. al fine di poter ritenere integrato il reato di rapina, non necessariamente deve consistere in un vantaggio di natura economica, in quanto può anche ben consistere in un vantaggio di tipo morale, o anche in una semplice soddisfazione personale.

Dunque, secondo la Corte, anche il fatto di aver agito allo scopo di dimostrare al padre della donna che la stessa era stata infedele integrerebbe un "ingiusto profitto", che contribuisce a ritenere pienamente compiuto il reato di rapina.

Non solo, l'illegittimità della condotta tenuta dall'uomo, secondo la Corte, deriverebbe anche dal fatto che egli non avrebbe rispettato il fondamentale diritto all'autodeterminazione della donna, dal momento che "l'instaurazione di una relazione sentimentale tra due persone rientra nella sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all'auto determinazione fondato sul l'art. 2 della Costituzione".
La donna, quindi, secondo la Corte sarebbe stata del tutto libera di "intraprendere relazioni sentimentali e di provi termine".

Sulla base di queste considerazioni, dunque, la Cassazione conferma la condanna dell'uomo, ritenuto responsabile del reato di rapina per aver “rubato” e spiato il telefono della ex.


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