La
Corte di Cassazione, Sez. I Penale, con la
sentenza n. 29292/2019 affronta un argomento piuttosto “sentito”: quello delle telefonate moleste da parte di operatori allo scopo di sollecitare pagamenti.
Nella specie, la persona offesa aveva ricevuto, a seguito dell'interruzione di un
contratto di fornitura di energia, nell’arco di quasi due mesi, un numero esorbitante - nell'ordine quotidiano di 8/10 - di chiamate telefoniche, distribuite lungo l'intero arco della giornata, provenienti da diversi incaricati e volte ad ottenere il saldo delle fatture rimaste inevase all'atto della cessazione del rapporto negoziale.
Il Tribunale, ritenuta l'attitudine dei contatti, per la loro frequenza e collocazione oraria, ad integrare la
petulanza richiesta dall'art. 660 c.p., aveva individuato il responsabile nell’amministratore della
società di recupero crediti incaricata dal gestore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
In particolare, quanto alla
responsabilità penale per le molestie, i giudici di legittimità hanno sottolineato come l’istruttoria del processo avesse riguardato sia l'effettuazione delle telefonate, da parte di soggetti diversi dall'imputato, sia le azioni eventualmente promosse dalla dirigenza al fine di evitare l'eccessiva invasività delle iniziative finalizzate al recupero dei crediti nei confronti degli utenti morosi, e come la responsabilità dell’amministratore, mai indicato, neanche implicitamente, quale autore delle telefonate, fosse stata esaminata esclusivamente sotto il secondo aspetto.
In merito, poi, alla sussistenza, nella
condotta dell'imputato, della petulanza o altro biasimevole motivo, la Cassazione ha ribadito che essa costituisce elemento costitutivo della
contravvenzione prevista dall’art. 660 c.p., e non oggetto di dolo specifico.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte
il “biasimevole motivo” richiesto dalla norma incriminatrice risiederebbe nella scelta, presumibilmente compiuta, dalla governance aziendale, di ricorrere ad insistite e pressanti iniziative finalizzate al recupero del credito, così anteponendo gli obiettivi di profitto al rispetto dell'altrui diritto al riposo e a non essere disturbati.
Del resto, già l'elevata frequenza delle telefonate quotidiane risponde alla nozione di petulanza richiesta dalla disposizione applicata.