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Supplenze scolastiche 2024, in arrivo le nuove regole per i docenti: ecco i nuovi criteri, modalità e casi di esclusione

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Supplenze scolastiche 2024, in arrivo le nuove regole per i docenti: ecco i nuovi criteri, modalità e casi di esclusione
Il Ministro dell'Istruzione ha indicato le modalità e i casi di esclusione. Vediamo le novità
Con l’ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle supplenze ai docenti, che trova applicazione per i bienni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

È esplicitato nell’ordinanza ministeriale che, ai fini dell’attribuzione dei posti rimasti vacanti dopo le ordinarie operazioni di convocazione dei supplenti, non si farà più ricorso alla messa a disposizione (MAD), ma i posti stessi saranno coperti tramite interpelli delle scuole.

Gli interpelli - si chiarisce - sono inviti ufficiali, pubblicati dalle scuole e sui siti degli Uffici scolastici provinciali per coprire rapidamente posti vacanti quando le graduatorie esistenti non sono sufficienti. Questo strumento permette di garantire la continuità didattica. Sostanzialmente le scuole pubblicano una candidatura sul proprio sito, specificando la classe di concorso, le ore di contratto e la durata degli interpelli per le supplenze, una durata che varia in base alle scuole. Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum e una lettera di presentazione in risposta all'interpello per le supplenze.

Agli avvisi possono partecipare tutti gli aspiranti, che non abbiano ricevuto una proposta di nomina, indipendentemente dal fatto di essere o meno inclusi in una qualsiasi graduatoria.

Più nel dettaglio viene specificato che:
  • le scuole devono ricorrere alle supplenze quando non è possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento - a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili - personale con contratto a tempo indeterminato e non è possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, compreso il personale soprannumerario in utilizzazione;
  • i posti di insegnamento - a qualsiasi titolo disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo - devono essere coperti prioritariamente con i docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno;
  • è fatto divieto al dirigente scolastico di utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, se possiedono i titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina o percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, in assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS e nelle graduatorie di istituto.


Inoltre, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il dirigente scolastico può, in subordine, coprire le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole - con il loro consenso - ai docenti in servizio che possiedono specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo (prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi a quello a tempo determinato), fino al limite di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo. Se rimangono ore che non è stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Si ricorre ai contratti a tempo determinato per i posti rimasti vacanti nelle seguenti ipotesi:
  • supplenze annuali (fino al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
  • supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
  • supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per il conferimento della supplenza su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE (graduatorie ad esaurimento), divisi per grado, e, in subordine, delle GPS (graduatorie di prima e poi di seconda fascia) per il sostegno per il relativo grado. In caso di incapienza si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi (interpelli) finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio. Copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.

Gli aspiranti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita o che non prendono servizio non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.


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