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Spostamento di armi senza preventiva denuncia: le armi devono essere confiscate

Spostamento di armi senza preventiva denuncia: le armi devono essere confiscate
La confisca è prevista per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, a meno che non venga accertata l'insussistenza del fatto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31683 del 28 giugno 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito alla detenzione di armi e munizioni.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Sondrio aveva condannato un imputato per il reato di cui all’art. 58 del Regio Decreto n. 635 del 1940 e agli artt. 38 e 221 del Regio Decreto n. 773 del 1931, in quanto questi non aveva denunciato ai Carabinieri “il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione in altro luogo”.

L’imputato, inoltre, era stato condannato del reato di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi), in quanto questi deteneva alcune munizioni non denunciate all’autorità.

Secondo il Tribunale, tuttavia, tali violazioni dovevano essere sanzionate nel minimo, in considerazione della loro “lieve entità”, nonché in considerazione del fatto che l’imputato non aveva subito, in precedenza, condanne penali.

Ritenendo la sentenza ingiusta, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando che il Giudice di primo grado aveva errato nel non provvedere alla confisca delle carabine trasferite da un luogo all’altro senza preventiva denuncia, come imposto dall’art. 6 della legge n. 152 del 1975.

Anche l’imputato impugnava, a sua volta, la sentenza di primo grado, evidenziando la “palese tenuità del fatto”, dimostrata dal fatto che l’omessa denuncia riguardava solo 4 cartucce e che l’omessa denuncia del trasferimento “riguardava due carabine regolarmente detenute per uso caccia e spostate, nell'ambito del medesimo comune, di un centinaio di metri”.

La Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere entrambe le impugnazioni proposte.

Per quanto riguarda l’impugnazione proposta dall’imputato, la Cassazione rilevava che, nel caso di specie, sussistevano, in effetti, i presupposti per riconoscere la “particolare tenuità del fatto” (art. 131 bis c.p.), dal momento che le condotte contestate avevano “minimo disvalore sociale” ed erano state “prive di effetti dannosi” e “per nulla pericolose”.

Del resto, osservava la Cassazione come lo stesso Tribunale avesse riconosciuto la “lieve entità” del fatto.

Per quanto riguarda, invece, l’impugnazione proposta dal Procuratore Generale, la Cassazione evidenziava che l’accertamento della condotta di reato, anche se dichiarata non punibile, non esclude l’obbligo della confisca delle carabine e dei proiettili dell’imputato, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975.

Precisava la Cassazione, infatti, che la confiscaè imposta per tutti i reati concernenti le armi” ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento penale, a meno che non venga ritenuta “l'insussistenza del fatto”.

Ciò considerato, la Cassazione annullava la sentenza impugnata perché l’imputato non era punibile per la particolare tenuità del fatto e ordinava la confisca delle carabine e delle munizioni oggetto di contestazione.


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