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Smart working, ti spetta il risarcimento dall'INAIL se ti infortuni a casa: ecco le tre regole da rispettare

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Smart working, ti spetta il risarcimento dall'INAIL se ti infortuni a casa: ecco le tre regole da rispettare
L’ Inail riconosce l’infortunio sul lavoro, ma a determinate condizioni. Vediamo quali
Lo smart working, è noto, consacra un approccio alla prestazione lavorativa orientato alla definizione di obiettivi condivisi tra lavoratore e datore di lavoro, piuttosto che sulle modalità per raggiungerli. Di qui l’affermazione di una concezione rinnovata del tempo e dello spazio di lavoro, prevedendosi invero che la prestazione possa essere eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza che al lavoratore venga assegnata una postazione fissa.

Allo stesso tempo non può sfuggire che questa modalità di lavoro, pur comportando evidenti vantaggi per le aziende in termini di costi gestionali delle sedi, efficienza dei processi e soddisfazione dei lavoratori a fronte della flessibilità organizzativa, esige una particolare attenzione per gli aspetti di sicurezza sul lavoro.

Il referente normativo della sicurezza del lavoratore in modalità agile va rinvenuto nella L. 81/2017 che obbliga, all'art. 18, il datore di lavoro a fornire al dipendente un’informativa, la quale metta in evidenza i rischi e i pericoli legati allo svolgimento della mansione come, per esempio, l’intensificazione dei ritmi di lavoro, il diritto alla disconnessione o la regolamentazione degli spostamenti durante l’orario lavorativo.
Spetta sempre al datore di lavoro il compito di definire le modalità di utilizzo degli strumenti assegnati al lavoratore (ad esempio, pc portatili, tablet, smartphone, etc.), i tempi di riposo e le misure tecniche necessarie per assicurarne la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione.

Si richiama altresì l’art. 23 della medesima Legge sul lavoro agile, che estende ai lavoratori "agili" le tutele previste contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. La norma disciplina anche l’infortunio in itinere, cioè nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione di lavoro fuori dai locali aziendali, purché la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di coniugare esigenze di vita personale e di lavoro secondo criteri di ragionevolezza.

Infine, si riporta la circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017, ove sono forniti ulteriori chiarimenti in relazione all’infortunio in lavoro agile. L’Istituto precisa che:
  1. il lavoratore è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio dell’attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale del lavoratore;
  2. in mancanza di indicazioni sufficienti in ordine ai predetti elementi e ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico, saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela;
  3. in particolare, occorre verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia, comunque, in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali;
  4. si esclude la copertura assicurativa nei casi in cui si verifichi il cosiddetto “rischio elettivo”, ovvero quando il lavoratore agile si esponga volontariamente al rischio, contravvenendo alle misure di contenimento individuate dal datore di lavoro.


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