Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Sinistro stradale e strada in cattivo stato di manutenzione: di chi è la responsabilità?

Sinistro stradale e strada in cattivo stato di manutenzione: di chi è la responsabilità?
E' causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dell’evento lesivo solo quella del tutto indipendente dal fatto dell’imputato e che sfugge al suo controllo e alla sua prevedibilità.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 1229 del 12 gennaio 2018, ha affrontato un interessante caso di sinistro stradale, fornendo alcune interessanti precisazioni in tema di accertamento del nesso di causalità tra condotta del conducente ed evento lesivo.

Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva assolto un imputato dal reato di cui all’art. 590 c.p., che gli era stato contestato per aver cagionato, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, delle lesioni personali ad un altro soggetto.

Secondo i giudici di primo e secondo grado, in particolare, pur essendo accertato che le lesioni riportate dalla vittima erano riconducibili ai traumi causati dalla collisione con l’auto dell’imputato, doveva darsi rilievo al fatto che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, non era stata dimostrata la velocità tenuta dall’imputato nelle fasi immediatamente precedenti al sinistro e non poteva, dunque, considerarsi provato che lo stesso avesse violato le regole precauzionali previste dall’art. 141 codice della strada.

I giudici ritenevano, invece, che il sinistro fosse stato causato, in via esclusiva, dalla presenza sulla sede stradale di una “enorme pozzanghera che aveva occupato sia la corsia di sorpasso sia parte della corsia di emergenza”, che aveva rappresentato “un ostacolo del tutto imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale” tra la condotta posta in essere dall’imputato e l’evento lesivo.

Ritenendo la decisione ingiusta, il danneggiato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava il ricorrente, in particolare, che “deve ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente alla produzione dell’evento, solo quella del tutto indipendente dal fatto dell’imputato” e che sfugge al suo controllo e alla sua prevedibilità.

Nel caso di specie, il ricorrente rilevava che, il giorno del sinistro, vi era stato un forte temporale e che il tratto di strada in questione, “anche a causa del cattivo stato di manutenzione, era frequentemente caratterizzato dalla presenza di pozzanghere e allagamenti”.

Osservava il ricorrente, tuttavia, che l’imputato, percorrendo quotidianamente quella strada, era ben consapevole della sua insidiosità ma, nonostante ciò, egli aveva “omesso di ridurre la velocità ed era invece sopraggiunto ad una velocità talmente elevata da impegnare l’allagamento privo di ogni controllo sull’auto”.

Di conseguenza, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata appariva “incongrua ed immotivata relativamente all’esclusione di ogni responsabilità nella condotta di guida dell’imputato”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal ricorrente, confermando le statuizioni rese dal giudice di secondo grado.

Rilevava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente e motivatamente, sottolineato che dalle consulenze tecniche espletate in corso di causa “non era stato possibile affermare con certezza” che l’imputato avesse “viaggiato ad una velocità superiore a quella consentita” o che lo stesso avesse “tenuto una condotta di guida non conforme alle norme sulla circolazione stradale”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal danneggiato, confermando integralmente la sentenza impugnata.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.