Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Risarcibile il danno patrimoniale subito a seguito del decesso della madre casalinga?

Famiglia - -
Risarcibile il danno patrimoniale subito a seguito del decesso della madre casalinga?
Come noto, in caso di decesso di un familiare a seguito di un fatto illecito, è ben possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito dai congiunti della vittima.

In proposito, la norma di rifierimento è rappresentata dall’art. 2043 del c.c., in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Oltre al danno di carattere morale, è risarcibile anche il danno patrimoniale, rappresentato dal fatto che, con il decesso del famigliare, vengono meno anche le risorse economiche che egli apportava in famiglia, attraverso lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Ma se il decesso riguarda una madre che non svolgeva attività lavorativa ma era casalinga, i famigliari possono pretendere il risarcimento di quale danno di tipo patrimoniale?

E’ evidente infatti, che la madre casalinga, pur non svolgendo un’attività retribuita, svolge comunque un’importantissima attività lavorativa, mandando avanti quotidianamente la casa e la famiglia.

Ebbene, proprio su questa questione si è recentemente pronunciato il Tribunale di Milano che, con la sentenza del 11 febbraio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in proposito.

Va osservato come non possa dubitarsi dell’importanza che riveste l’attività svolta dalla casalinga e come la stessa abbia, certamente, natura di “attività lavorativa”.

Proprio sulla base di questo presupposto, il Tribunale di Milano, nella sentenza sopra citata, ha precisato come “indubbiamente” possa riconoscersi la risarcibilità del pregiudizio subito a seguito del decesso della casalinga, per il venir a mancare dell’attività lavorativa dalla stessa svolta.

Riconosciuta pacificamente la risarcibilità di questo danno patrimoniale, resta il problema di come quantificare lo stesso, dal momento che non esiste una “busta paga” che possa essere utilizzata come parametro di riferimento.

Secondo il Tribunale di Milano, a tale scopo, è possibile far riferimento al reddito mediamente percepito da una collaboratrice domestica, il quale andrebbe però maggiorato, essendo evidente come l’attività svolta da una casalinga sia notevolmente più ampia rispetto a quella svolta da una donna di servizio.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il giudice è giunto alla conclusione di liquidare, in favore dei familiari della vittima, un danno patrimoniale pari a Euro 50.000, tenendo in considerazione il fatto che tale pregiudizio è destinato ad avere una durata limitata per i figli, “stante il prevedibile raggiungimento di autonomia dei figli in corrispondenza della fine del periodo di studi”.

Tale importo è stato calcolato, in particolare, tenendo conto della spesa che si rende ora necessaria ai famigliari della vittima per assumere una colf che svolga l’attività che un tempo veniva svolta dalla madre casalinga.

Il giudice, peraltro, ci tiene a precisare che questa voce di danno comprende solo ed esclusivamente l’apporto di natura economica della donna all’interno della famiglia, con la conseguenza che a tale importo andrà, ovviamente, ad aggiungersi al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai famigliari della vittima, essendo evidente il “vuoto incolmabile” che una madre lascia al momento del decesso.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.