Sono approdate in Gazzetta Ufficiale le nuove linee guida - dettate dal Ministro dell’Interno con il decreto del 21/01/2025 - per la prevenzione di situazioni che minacciano la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.
Le linee guida si fondano su un sistema di cooperazione fra diversi attori, che dovrà essere adottato a livello nazionale in accordo con le principali organizzazioni rappresentative dei gestori di esercizi pubblici. Questo sistema sarà poi concretizzato in accordi a livello provinciale, che i prefetti stipuleranno con le associazioni competenti, accordi ai quali i singoli esercenti potranno aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza nuovi costi per gli operatori.
Nel documento viene innanzitutto chiarito che, con la locuzione "esercizi pubblici", si fa riferimento ad una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti. A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: è il caso dei locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o intrattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande.
In tale variegato ambito, centrale risulta la previsione di cui all'art. 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, che consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell'esercizio pubblico, allorquando esso sia stato "teatro di tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica". Secondo consolidata giurisprudenza si tratta di uno strumento, ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare un'azione di prevenzione generale dei fenomeni di illegalità e dei pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, azionabile indipendentemente dall'accertamento della colpa dell'esercente rispetto al concretizzarsi di tali pericoli.
Ebbene, ciò premesso, il ministro Piantedosi ha congegnato un pacchetto di misure preventive e trasversali valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici, misure che sono finalizzate soprattutto ad agevolare le Forze di polizia nell’attività di rintraccio e identificazione dei responsabili.
Gli accordi stipulati a livello provinciale prevedono, infatti, l'impegno - a carico degli operatori economici - di procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza. Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.
Allo stesso tempo l’esercente sarà tenuto a conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e a manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, qualora queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Gli operatori dovranno, inoltre, garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici, nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00. Saranno altresì tenuti a segnalare eventuali situazioni che possano turbare l'ordine pubblico e individuare un "referente della sicurezza per il locale" che dovrà comunicare preventivamente alla polizia l’organizzazione di «eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale».
Le linee guida si fondano su un sistema di cooperazione fra diversi attori, che dovrà essere adottato a livello nazionale in accordo con le principali organizzazioni rappresentative dei gestori di esercizi pubblici. Questo sistema sarà poi concretizzato in accordi a livello provinciale, che i prefetti stipuleranno con le associazioni competenti, accordi ai quali i singoli esercenti potranno aderire su base volontaria, senza alcun obbligo e senza nuovi costi per gli operatori.
Nel documento viene innanzitutto chiarito che, con la locuzione "esercizi pubblici", si fa riferimento ad una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti. A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: è il caso dei locali in cui vengono offerti al pubblico spettacoli o intrattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande.
In tale variegato ambito, centrale risulta la previsione di cui all'art. 100 del Testo unico di pubblica sicurezza, che consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell'esercizio pubblico, allorquando esso sia stato "teatro di tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica". Secondo consolidata giurisprudenza si tratta di uno strumento, ad ampio spettro applicativo, finalizzato a realizzare un'azione di prevenzione generale dei fenomeni di illegalità e dei pericoli che possono minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica, azionabile indipendentemente dall'accertamento della colpa dell'esercente rispetto al concretizzarsi di tali pericoli.
Ebbene, ciò premesso, il ministro Piantedosi ha congegnato un pacchetto di misure preventive e trasversali valide per tutte le tipologie di esercizi pubblici, misure che sono finalizzate soprattutto ad agevolare le Forze di polizia nell’attività di rintraccio e identificazione dei responsabili.
Gli accordi stipulati a livello provinciale prevedono, infatti, l'impegno - a carico degli operatori economici - di procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza. Detti impianti saranno gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.
Allo stesso tempo l’esercente sarà tenuto a conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e a manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, qualora queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Gli operatori dovranno, inoltre, garantire un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente pertinenti al locale e rispettare le previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici, nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00. Saranno altresì tenuti a segnalare eventuali situazioni che possano turbare l'ordine pubblico e individuare un "referente della sicurezza per il locale" che dovrà comunicare preventivamente alla polizia l’organizzazione di «eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull’ordinario svolgimento dell’attività del locale».
In modo ben visibile all'interno del locale - e pubblicizzato "anche sui siti web degli stessi esercizi" - dovrà essere affisso il «Codice di condotta», contenente le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze. Queste regole, tese a qualificare «l'avventore modello», prevedono in particolare i seguenti divieti:
- non introdurre armi improprie e sostanze stupefacenti;
- non fare uso di spray urticanti;
- non somministrare bevande alcoliche che non siano quelle dello stesso locale;
- non deturpare gli arredi o i dispositivi antincendio presenti nel locale;
- non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.
Ancora, nel provvedimento del Viminale si sottolinea "l'assoluta necessità" che i gestori dei locali osservino gli obblighi di identificazione dei minori, mediante la richiesta di esibizione del documento di identità. In proposito, si potrà prevedere un'ulteriore misura, già messa in pratica nelle discoteche, dove si applica "su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne".
L'adesione agli accordi non è obbligatoria. Tuttavia sono previsti meccanismi premiali, per effetto dei quali gli esercenti virtuosi eviteranno la sospensione o la revoca della licenza quando si verifichino disordini nel locale, laddove dimostrino di avere adottato il Codice di condotta e posto in essere le azioni previste dal decreto.