Nel febbraio 2015, durante la ricreazione nel cortile di una scuola di Palma Campania, un alunno di quinta elementare cadde a terra dopo uno scontro di gioco con un compagno, riportando un grave trauma alla mano sinistra. L’incidente causò una frattura scomposta della metafisi distale del radio, ossia della parte terminale dell’avambraccio vicino al polso.
Il bambino fu inizialmente soccorso presso il presidio ospedaliero di Nola, dove venne eseguita una riduzione provvisoria della frattura. Successivamente fu trasferito a Napoli per un intervento chirurgico con applicazione di filo di Kirschner, tecnica utilizzata per stabilizzare i frammenti ossei. Al decorso post-operatorio seguirono fisioterapia e controlli specialistici protratti per diverse settimane.
Nel 2017 i genitori del minore citarono in giudizio il Ministero dell’Istruzione davanti al Tribunale di Napoli, formulando una richiesta complessiva di risarcimento di 17.087,90 euro. La CTU aveva, infatti, accertato postumi permanenti pari al 4% e un’invalidità temporanea complessiva di sessanta giorni. Con la sentenza n. 9162/2021 il Tribunale di Napoli rigettò la domanda risarcitoria.
La famiglia propose quindi appello, chiedendo il riconoscimento di 12.981 euro sulla base dei medesimi accertamenti medico-legali.
Al centro della controversia vi era l’applicazione dell’articolo 2048, secondo comma, del codice civile, norma che disciplina la responsabilità della scuola per i danni provocati da un alunno a un altro durante il periodo di vigilanza dell’istituto.
La Suprema Corte ha ribadito che tale responsabilità non opera automaticamente: spetta anzitutto al danneggiato dimostrare che il danno sia conseguenza di una condotta illecita di un altro studente. Solo in un secondo momento grava sulla scuola l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Sul punto i giudici hanno richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui lo studente deve dimostrare “il fatto costitutivo della propria pretesa”, ossia l’illecito commesso da un altro alunno, mentre alla scuola compete la prova del fatto impeditivo (Cass., n. 33392/2025).
Determinante è stata la testimonianza dell’insegnante presente nel cortile al momento dell’incidente. Il docente ha riferito che gli alunni stavano giocando a pallone con la sua autorizzazione e che la caduta era avvenuta a seguito di un normale contrasto di gioco. Dalle dichiarazioni rese non emergevano né una spinta volontaria né comportamenti anomali, imprudenti o particolarmente aggressivi da parte del compagno coinvolto.
Secondo la Corte, l’episodio rientrava nella normale dinamica di una partita di calcio tra bambini e non integrava una condotta illecita tale da far sorgere responsabilità risarcitoria.
I genitori avevano, inoltre, sostenuto che la scuola fosse responsabile per aver consentito il gioco del calcio durante la ricreazione senza adeguate misure preventive. Anche questa tesi è stata respinta. I giudici hanno evidenziato che il cortile era sorvegliato dall’insegnante, che non erano stati segnalati pericoli specifici né difetti della pavimentazione e che il gioco del calcio, in un contesto controllato e tra bambini di quell’età, non può essere considerato attività intrinsecamente pericolosa.
La decisione ha avuto conseguenze economiche rilevanti per la famiglia: oltre al rigetto della domanda risarcitoria, la Corte d’Appello ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese legali del secondo grado di giudizio, liquidate in 2.906 euro oltre accessori di legge, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 nei casi in cui l’impugnazione venga dichiarata infondata.