L’intento della riforma è ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, specialmente con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.
Vediamo, quindi, nel dettaglio in che modo la riforma andrà ad incidere sulle sanzioni e soprattutto l’entità delle riduzioni previste.
Con particolare riferimento alle sanzioni amministrative, le stesse, secondo quanto dichiarato dal vice-ministro dell’Economia e delle Finanze Leo, saranno “ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità.”
Le riduzioni seguiranno il seguente schema:
- in caso di manifesta sproporzione tra violazione e sanzione, quest’ultima verrà ridotta fino a un quarto;
- in caso violazione di particolare gravità, la sanzione fissa, proporzionale o variabile, può essere invece aumentata.
Le novità riguardano anche il comparto delle sanzioni penali. In particolare, la riforma, dal punto di vista penalistico, si conformerà agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi, invece, decida di regolarizzarsi a seguito del mancato versamento.
Maggiore severità, invece, verrà mostrata nei confronti di chi attui comportamenti fraudolenti oppure omissivi, volti a danneggiare il sistema fiscale italiano.
La ratio, infatti, è colpire i “furbetti”, tendendo però una mano ai contribuenti in difficoltà.
Venendo quindi alle novità previste in concreto dalla riforma, in primo luogo è previsto che, per la durata di 60 giorni successivi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria attraverso circolari, interpelli o consulenze, le violazioni compiute per un’incertezza normativa obiettiva non saranno punibili. La condizione in questo caso è che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, in cui descrive i motivi del mancato pagamento e versi anche l’imposta dovuta.
Ulteriore mitigazione delle sanzioni penali discende dalla previsione di alcune cause di non punibilità.
Il Governo infatti ha previsto che, in caso di omessi versamenti di IVA e ritenute, potrebbero venire in rilievo delle cause di non punibilità. In questo caso però sono necessari alcuni presupposti, ovvero:
- che si tratti di un’ipotesi di rateazione del debito tributario oggetto di contestazione;
- che il contribuente non abbia potuto versare l’IVA o le ritenute dovute per cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
- che si verifichino crisi di liquidità non transitorie e oggetto di accertamento giudiziale.
La minore afflittività prevista dalla riforma inciderà anche sulle sanzioni tributarie.
La riforma, infatti, prevede una limitazione dell’ambito applicativo del sequestro finalizzato alla confisca, per cui non si potrà procedere allo stesso, se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio: in altre parole, è necessario dimostrare che il sequestro e la successiva confisca siano necessari per evitare che il debitore possa depauperare volontariamente il proprio patrimonio, danneggiando così gli interessi del Fisco. La necessità di ricorrere a sequestro e confisca può essere determinata presuntivamente, tenendo conto delle condizioni economiche del debitore e della gravità del reato commesso.
Qualora invece il reo stia regolarizzando la sua posizione debitoria, non sarà necessario procedere al sequestro.
Ulteriore alleggerimento del carico afflittivo è previsto nei casi in cui il debitore, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, provveda ad estinguere il debito oppure si accordi con l’amministrazione per una rateizzazione dello stesso. In questo caso, la riforma prevede il diritto ad ottenere il dimezzamento delle sanzioni e la non applicazione di pene.
Come anticipato, poi, un’altra novità riguarda la non punibilità dei contribuenti che non siano in regola con il fisco per cause a loro non imputabili, come ad esempio situazioni di crisi non transitorie oppure sovraindebitamento dei propri clienti.
Quanto invece ai recidivi, come detto, se il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compie una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.
Ulteriori novità riguardano le modifiche contemplate per le sanzioni in materia di omessa e infedele dichiarazione dei redditi, nonché di Irap e Iva.
Più analiticamente, per quanto concerne le ipotesi relative alle omesse dichiarazioni, le sanzioni massime, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, vengono ridotte dal 240% al 120%.
Altra riduzione riguarderà i casi di presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso però è necessaria una precisazione: infatti se la dichiarazione viene presentata in ritardo, ma comunque prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica, sull'ammontare delle imposte dovute, la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).
Viene inoltre prevista una sanzione fissa del 70%, con un minimo di 150 € in caso di dichiarazione infedele. Tale violazione, invece, in precedenza prevedeva una sanzione che andava da un minimo pari al 90% ad un massimo pari al 180%.
In caso invece di violazione cui segua un ravvedimento operoso da parte del contribuente, il quale presenti una dichiarazione integrativa prima dello svolgimento di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50% (si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro.
La riforma inoltre ha previsto l’eliminazione della maggiorazione di 1/3 delle sanzioni applicate con riferimento ai redditi sottratti a tassazione perché prodotti all’estero.
Le ultime novità infine riguardano il pagamento dell’Iva e delle ritenute
In particolare, vengono ridotte drasticamente le sanzioni previste in materia, che ante riforma arrivavano anche fino al 240%. A seguito dell’introduzione della riforma, le stesse non potranno mai superare il 60%.