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Risponde di lesioni personali colpose il detentore di un cane che fuggendo morda un passante

Risponde di lesioni personali colpose il detentore di un cane che fuggendo morda un passante
Si rende colpevole di lesioni personali colpose anche il mero detentore di un cane che, fuggendo dal suo controllo, morda un passante.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13464/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di ritenere responsabile del reato di lesioni personali colpose chi abbia la custodia di un cane, il quale, fuggendo dalla sua sfera di controllo, morda un passante.

La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista una donna, la quale, dopo aver aperto il cancello elettrico di casa senza adottare le dovute cautele, non era riuscita ad impedire al cane di grossa taglia che deteneva di fuggire in strada, dove aveva, poi, morso un passante.
In seguito all’accaduto, il Giudice di Pace giudicava la donna colpevole del reato di lesioni personali colpose, ai sensi dell’art. 590 del c.p. Secondo il giudice, infatti, l’imputata, non avendo adottato le cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, aveva omesso di impedire che l’animale aggredisse un passante, provocandogli una ferita alla gamba.

L’imputata decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo una violazione degli articoli 43 e 590 del c.p. e degli articoli 125, 192 e 546 del c.p.p., nonché un vizio di motivazione. Secondo la ricorrente, infatti, il giudice di merito si era limitato ad operare una mera ricostruzione del fatto, senza, però, procedere ad un accertamento in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si lamentava, altresì, il fatto che il giudice di merito non avesse applicato correttamente i principi di diritto affermati in materia di omessa custodia di animali, i quali imponevano di accertare la loro effettiva pericolosità. Nel caso di specie, invece, secondo l’imputata, non era nemmeno stato operato alcun giudizio in merito alla prevedibilità in concreto della condotta aggressiva del cane.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, giudicandolo privo di fondamento.

Secondo gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudice di merito ha analizzato in maniera compiuta la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta da lei tenuta e l’evento addebitatole, accertandone, altresì, la colpa, consistente nel fatto che, pur avendo in custodia un cane di grossa taglia, essa, nell’azionare l’apertura del cancello elettrico, non avesse adottato le debite cautele.

La Cassazione ha ritenuto opportuno valutare la condotta dell’imputata sulla base di quanto stabilito dall’art. 672 del c.p. che, sebbene depenalizzato ad opera della l. n. 689/1981, fornisce dei validi termini di riferimento ai fini della valutazione della colpa in materia di omessa custodia e mal governo di animali.
Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai sensi di tale norma, l’obbligo di custodia degli animali sorga ogniqualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale o di fatto, tra l’animale e una determinata persona, non essendo, quindi, necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico (Cass. Pen., n. 51448/2017; Cass. Pen., n. 34813/2010). Tale posizione di garanzia prescinde, peraltro, dalla nozione di appartenenza, risultando irrilevante il dato formale relativo alla registrazione dell’animale all’anagrafe canina o all’apposizione, sullo stesso, di un microchip di identificazione (Cass. Pen., n. 17145/2017).

In materia di lesioni colpose, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l'obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all'interno dell'abitazione” (Cass. Pen., n. 18884/2011); e ancora che “la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare l'adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza” (Cass. Pen., n. 6393/2012).

Alla luce di tali elementi gli Ermellini hanno, pertanto, ritenuto opportuno conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale per cui, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un animale, non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi” (Cass. Pen., n. 47141/2007; Cass. Pen., n. 14829/2006).

Nel caso di specie, tuttavia, tali caratteristiche non erano soddisfatte, né era stata allegata dall’imputata la verificazione di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie concreta.


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