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Le ringhiere e i divisori dei balconi sono parte integrante della facciata del condominio e costituiscono beni comuni

Le ringhiere e i divisori dei balconi sono parte integrante della facciata del condominio e costituiscono beni comuni
Ringhiere e divisori dei balconi costituiscono parte della facciata del condominio ed, essendo beni comuni, le relative spese vanno ripatite tra i condomini.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10848/2020, ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente in materia di parti comuni dell'edificio condominiale, chiedendosi, in particolare, se vi possano essere compresi anche i divisori e le ringhiere dei balconi.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito al ricorso, proposto da una condomina, avverso la deliberazione assembleare che aveva ripartito tra tutti i condomini le spese necessarie per la sostituzione delle ringhiere e dei divisori dei balconi dell’edificio.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale, tuttavia, rigettavano le istanze della donna. Secondo il Tribunale, in particolare, le ringhiere facenti funzione di parapetto, alla pari dei divisori dei balconi, costituivano parte integrante della facciata del condominio, contribuendo al decoro architettonico dell’edificio, e, pertanto, si dovevano ricondurre al novero delle parti comuni dello stabile.

Rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, la condomina ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la violazione degli articoli 1117 e 1125 del c.c., nonché degli articoli 116 e 132, comma 2, n. 4, del c.p.c. A suo avviso, infatti, il Tribunale aveva errato nel ricomprendere le ringhiere e i divisori dei balconi tra le parti comuni del condominio, senza, peraltro, spiegare quali fossero state le caratteristiche che avevano determinato tale scelta.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno, infatti, constatato come, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Tribunale si fosse correttamente conformato al principio di diritto elaborato dalla costante giurisprudenza di legittimità, in base al quale “mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, i rivestimenti dello stesso devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. Civ., n. 30071/2017; Cass. Civ., n. 6624/2012; Cass. Civ., n. 14576/2004).

I Giudici di merito non hanno, quindi, errato nell'annoverare tra le parti comuni dell'edificio condominiale anche le ringhiere e i divisori dei balconi, i quali, essendo parte integrante della facciata, svolgono una funzione decorativa nei confronti della stessa.


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